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Permessi per lutto e per motivi familiari

19/12/2018

Permesso per lutto e per grave infermità

Il lavoratore ha diritto al permesso per lutto o per grave infermità retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il 2° grado.

I giorni di permesso devono essere utilizzati en­tro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità o dall’emergere della necessità di prov­vedere a conseguenti interventi terapeutici.

La grave infermità può essere certificata da uno dei seguenti soggetti:

  • medi­co specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato;
  • medico di me­dicina generale;
  • pediatra di libera scelta;
  • struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità o al decesso deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’atti­vità lavorativa.

Congedo non retribuito per motivi familiari

Il lavoratore può chiedere un congedo non retribuito di massimo 2 anni per gravi mo­tivi familiari o personali, conservando il posto di lavoro.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può riguardare:

  • lavoratore;
  • famiglia anagrafica del lavoratore;
  • soggetti legati al lavoratore, anche non conviventi, quali:
  • coniuge;
  • figli e, in loro mancanza, discendenti prossimi;
  • genitori e, in loro man­canza, ascendenti prossimi;
  • genitori adottivi;
  • generi e nuore;
  • suoceri;
  • fratelli;
  • parenti entro il 3° grado portatori di handicap, anche se non conviventi.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere richiesto per:

  • situazioni di grave disagio personale del lavoratore;
  • necessità derivanti dal decesso di un familiare;
  • situazioni che comportano un particolare impegno del dipenden­te o della sua famiglia nell’assistenza di un familiare;
  • situazioni in cui:
  • il familiare riporta una riduzione o perdita dell’autonomia personale temporanea o permanente;
  • il familiare richiede assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • il trat­tamento sanitario per il familiare richiede la partecipazione attiva del lavoratore;
  • il figlio del lavoratore è affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva acute o croniche o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coin­volgimento dei genitori.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, può essere richiesto soltanto una volta nell’arco dell’intera vita lavorativa e non viene considerato a livello previdenziale.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

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