Permesso per lutto e per grave infermità
Il lavoratore ha diritto al permesso per lutto o per grave infermità retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il 2° grado.
I giorni di permesso devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità o dall’emergere della necessità di provvedere a conseguenti interventi terapeutici.
La grave infermità può essere certificata da uno dei seguenti soggetti:
- medico specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato;
- medico di medicina generale;
- pediatra di libera scelta;
- struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
La certificazione relativa alla grave infermità o al decesso deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’attività lavorativa.
Congedo non retribuito per motivi familiari
Il lavoratore può chiedere un congedo non retribuito di massimo 2 anni per gravi motivi familiari o personali, conservando il posto di lavoro.
Il congedo non retribuito per motivi familiari può riguardare:
- lavoratore;
- famiglia anagrafica del lavoratore;
- soggetti legati al lavoratore, anche non conviventi, quali:
- coniuge;
- figli e, in loro mancanza, discendenti prossimi;
- genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi;
- genitori adottivi;
- generi e nuore;
- suoceri;
- fratelli;
- parenti entro il 3° grado portatori di handicap, anche se non conviventi.
Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere richiesto per:
- situazioni di grave disagio personale del lavoratore;
- necessità derivanti dal decesso di un familiare;
- situazioni che comportano un particolare impegno del dipendente o della sua famiglia nell’assistenza di un familiare;
- situazioni in cui:
- il familiare riporta una riduzione o perdita dell’autonomia personale temporanea o permanente;
- il familiare richiede assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- il trattamento sanitario per il familiare richiede la partecipazione attiva del lavoratore;
- il figlio del lavoratore è affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva acute o croniche o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori.
Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, può essere richiesto soltanto una volta nell’arco dell’intera vita lavorativa e non viene considerato a livello previdenziale.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.