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Prestazioni familiari, malattia e maternità nella Ue

11/01/2019

Per i cittadini europei che vivono e lavorano all’estero in Paesi comunitari, vengono garantite le prestazioni di cura ed economiche relative alla malattia e alla maternità, che variano nei singoli Stati.

Per raggiungere i requisiti necessari a ottenere le prestazioni nel Paese in cui se ne fa richiesta, si terrà conto dei periodi di assicurazione o di residenza maturati in altri Stati membri.

Malattia e maternità in Ue

In tutti gli Stati Ue vengono garantite le seguenti prestazioni: 

  • Indennità di malattia e maternità

L’importo e la durata delle indennità dipendono interamente dalla legislazione dello Stato in cui il soggetto risulta assicurato e di norma vengono erogate direttamente all’interessato.

  • Prestazioni per cura della malattia e della maternità

Sono comprese le cure mediche e dentistiche, i medicinali e il ricovero in ospedale, che vengono rimborsati. Le prestazioni sono fornite in base alla legge del Paese di residenza o di soggiorno, come se il beneficiario fosse assicurato nel Paese stesso. Tra i Paesi della Ue non vi è una piena uniformità in relazione alle cure ritenute necessarie: è quindi importante verificare presso le autorità sanitarie dello Stato interessato quali sono le prestazioni garantite.

Prestazioni familiari in Ue

Le prestazioni familiari sono previste dalla legislazione di tutti gli Stati membri della Ue, ma le loro caratteristiche e il loro ammontare variano sensibilmente da un Paese all’altro. Lo Stato che deve versare gli assegni familiari deve tenere in considerazione i periodi di assicurazione o occupazione maturati in qualunque altro Stato membro, nel caso in cui sia necessario per raggiungere i requisiti che danno accesso a tali prestazioni.

Se i familiari risiedono nello stesso Paese in cui il lavoratore subordinato o autonomo è assicurato, tale Paese deve versare gli assegni familiari. Se invece i familiari non risiedono nel Paese in cui il lavoratore è assicurato la famiglia dell’assicurato riceverà di norma l’importo più favorevole tra i vari Stati.

I disoccupati che ricevono un’indennità di disoccupazione in uno Stato Ue, hanno diritto ad assegni familiari in base alla legislazione di tale Stato, anche per i familiari eventualmente residenti in un altro Stato.

I pensionati ricevono di norma gli assegni familiari dallo Stato che eroga la pensione. Nel caso di più pensioni, vengono applicate norme specifiche.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

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