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Profughi ucraini in Italia: ecco le regole

20/04/2022

A seguito dell’attacco delle forze armate russe all’Ucraina, avvenuto lo scorso 24 febbraio, quasi 5 milioni di cittadini ucraini sono stati costretti a rifugiarsi in altri Paesi europei.

Per l’Italia, il ministero dell’Interno ha registrato l’arrivo di oltre 96.000 persone.

Protezione temporanea: a chi spetta

Un recente decreto ha definito in dettaglio le misure italiane di protezione temporanea, che spettano a:

  • cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e loro familiari;
  • apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
  • apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese di origine.

A queste persone le questure rilasciano un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile per un altro anno, che consente l’iscrizione al sistema sanitario nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza.

Protezione temporanea e internazionale

Protezione temporanea e protezione internazionale non possono essere attive contemporaneamente. Pertanto, chi è titolare di protezione temporanea può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della prima.

Chi ha già chiesto la protezione internazionale può chiedere anche quella temporanea, ma se questa viene riconosciuta viene sospeso l’esame della domanda per quella internazionale. Chi ottiene quest’ultima, infine, non può accedere alla protezione temporanea.

Emersione e cittadinanza

 I cittadini ucraini che erano in Italia prima dell’invasione:

  • con una pratica pendente per l’emersione del 2020, potranno tornare in Ucraina, prestare soccorso ai familiari, quindi rientrare in Italia;
  • che, dopo il 24 febbraio 2022, hanno chiesto la cittadinanza italiana, sono esonerati, fino alla fine dell’emergenza, dal presentare l’atto di nascita e il certificato penale ucraino.
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