A seguito dell’attacco delle forze armate russe all’Ucraina, avvenuto lo scorso 24 febbraio, quasi 5 milioni di cittadini ucraini sono stati costretti a rifugiarsi in altri Paesi europei.
Per l’Italia, il ministero dell’Interno ha registrato l’arrivo di oltre 96.000 persone.
Un recente decreto ha definito in dettaglio le misure italiane di protezione temporanea, che spettano a:
A queste persone le questure rilasciano un permesso di soggiorno valido 1 anno, prorogabile per un altro anno, che consente l’iscrizione al sistema sanitario nazionale e l’accesso al lavoro, allo studio e alle misure assistenziali e di accoglienza.
Protezione temporanea e protezione internazionale non possono essere attive contemporaneamente. Pertanto, chi è titolare di protezione temporanea può chiedere anche la protezione internazionale, ma l’esame della domanda è sospeso per la durata della prima.
Chi ha già chiesto la protezione internazionale può chiedere anche quella temporanea, ma se questa viene riconosciuta viene sospeso l’esame della domanda per quella internazionale. Chi ottiene quest’ultima, infine, non può accedere alla protezione temporanea.
I cittadini ucraini che erano in Italia prima dell’invasione: