Chiunque produce redditi in Italia, anche se residente all’estero, è tenuto a dichiararli tramite il modello Unico.
Per essere considerati residenti all’estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere almeno una delle seguenti condizioni:
• non essere stati iscritti all’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
• non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
• non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.
Inoltre, si è considerati residenti in Italia, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato.
In linea generale, la pensione per chi risiede all’estero e non nello Stato italiano, pagata da enti previdenziali stranieri, è tassata anche in Italia.
Con alcuni Paesi sono però in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito in entrambi i Paesi: in base a tali accordi, ciascuno Stato individua i propri residenti fiscali. Queste convenzioni prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di lavoratori pubblici o privati.
Il pensionato che risiede all’estero può chiedere all’Inps l’applicazione delle convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale in vigore, al fine di ottenere, nei casi previsti:
oppure
Chi può avvalersi di una convenzione contro la doppia imposizione fiscale, può chiedere il rimborso delle tasse italiane già trattenute entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta.
Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionali e comunali all’Irpef, nei casi previsti dalla legge.