In caso di adozione nazionale e internazionale, il congedo di maternità spetta per un periodo di 5 mesi:
Per il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto a una indennità che è pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Il padre adottivo può esercitare il diritto al congedo di paternità, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che ha rinunciato (anche solo in parte) al congedo di maternità.
Il congedo non retribuito – che la lavoratrice può utilizzare in caso di adozione internazionale – spetta, alle stesse condizioni, al lavoratore anche se la madre non lavora.
Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia:
Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, in caso di affidamento preadottivo e in caso di affidamento temporaneo, qualunque sia l’età del minore al momento dell’adozione.
Il congedo parentale può essere utilizzato dai genitori entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
Per i periodi di congedo utilizzati fino al 6° anno dall’ingresso del minore in famiglia, si ha diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori pari a 6 mesi (salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva).
Il congedo parentale può essere utilizzato anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è possibile, per ciascun genitore, utilizzare il congedo parentale a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale.
Il preavviso da dare al datore di lavoro è di 2 giorni.
Per il periodo di congedo parentale, i lavoratori hanno diritto a:
Il padre e la madre adottivi e affidatari hanno diritto ai riposi giornalieri , entro il 1° anno dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
La madre lavoratrice ha diritto a:
oppure
I riposi giornalieri devono essere effettivamente utilizzati nella giornata in cui sono previsti e non potranno essere utilizzati successivamente in altre giornate. In caso di adozione plurima, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Il congedo per la malattia del bambino è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari, per tutti gli eventi di malattia che si verificano entro il 6° anno di vita del bimbo. Tale periodo è invece limitato a 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio adottato o in affidamento di età compresa fra i 6 e gli 8 anni.
Se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo è utilizzabile nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.