Adozione e affidamento: congedo di maternità
In caso di adozione nazionale e internazionale, il congedo di maternità spetta per un periodo di 5 mesi:
- per le adozioni nazionali, il congedo deve essere utilizzato durante i 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia del minore;
- per le adozioni internazionali, il congedo di maternità può essere utilizzato anche prima dell’ingresso del minore in Italia e durante il periodo di permanenza all’estero dei genitori, richiesto per l’incontro con il minore e per gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Inoltre, la lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero, non richiede o richiede solo in parte il congedo di maternità, può utilizzare un congedo non retribuito;
- in caso di affidamento temporaneo, il congedo di maternità spetta per un periodo di 3 mesi, che possono essere utilizzati entro 5 mesi dall’affidamento.
Per il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto a una indennità che è pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Adozione e affidamento: congedo di paternità
Il padre adottivo può esercitare il diritto al congedo di paternità, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che ha rinunciato (anche solo in parte) al congedo di maternità.
Il congedo non retribuito – che la lavoratrice può utilizzare in caso di adozione internazionale – spetta, alle stesse condizioni, al lavoratore anche se la madre non lavora.
Inoltre, il padre lavoratore dipendente ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi dall’ingresso del bambino in famiglia:
- congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi in occasione dell’ingresso in famiglia del figlio;
- congedo facoltativo di 1 giorno, in alternativa alla madre lavoratrice e in sua sostituzione.
Adozione e affidamento: congedo parentale
Il congedo parentale spetta anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, in caso di affidamento preadottivo e in caso di affidamento temporaneo, qualunque sia l’età del minore al momento dell’adozione.
Il congedo parentale può essere utilizzato dai genitori entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del bambino e, in ogni caso, non oltre il compimento della maggiore età del minore adottato o affidato.
Per i periodi di congedo utilizzati fino al 6° anno dall’ingresso del minore in famiglia, si ha diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori pari a 6 mesi (salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva).
Adozione e affidamento: congedo parentale a ore
Il congedo parentale può essere utilizzato anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è possibile, per ciascun genitore, utilizzare il congedo parentale a ore, in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale.
Il preavviso da dare al datore di lavoro è di 2 giorni.
Congedo parentale: trattamento economico
Per il periodo di congedo parentale, i lavoratori hanno diritto a:
- indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi (salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva), fino al 6° anno dall’ingresso del bambino in famiglia;
- indennità pari al 30% della retribuzione, per i periodi oltre i 6 mesi e entro il 6° anno dall’ingresso del bambino in famiglia, – e comunque per tutti i periodi utilizzati tra il 6° e l’8° anno dall’ingresso del bambino in famiglia, – se il reddito individuale dell’interessato è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione previsto;
- nessuna indennità, per i periodi di congedo parentale utilizzati oltre l’8° anno dall’ingresso del bambino in famiglia, e fino al 12°.
Adozione e affidamento: riposi giornalieri
Il padre e la madre adottivi e affidatari hanno diritto ai riposi giornalieri , entro il 1° anno dall’ingresso del minore in famiglia e fino al raggiungimento della maggiore età del figlio.
La madre lavoratrice ha diritto a:
- 2 ore di riposo al giorno;
oppure
- 1 ora, quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I riposi giornalieri devono essere effettivamente utilizzati nella giornata in cui sono previsti e non potranno essere utilizzati successivamente in altre giornate. In caso di adozione plurima, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
Adozione e affidamento: congedi per la malattia del figlio
Il congedo per la malattia del bambino è riconosciuto anche ai genitori adottivi o affidatari, per tutti gli eventi di malattia che si verificano entro il 6° anno di vita del bimbo. Tale periodo è invece limitato a 5 giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio adottato o in affidamento di età compresa fra i 6 e gli 8 anni.
Se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore ha un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo è utilizzabile nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.