Il congedo di maternità è il periodo durante il quale, per legge, le donne in gravidanza non possono lavorare, ovvero:
La lavoratrice può smettere di lavorare, usando il congedo di maternità, anche a partire dal mese precedente alla data presunta del parto e fino ai 4 mesi successivi alla nascita del bambino, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino – nel corso del 7° mese di gravidanza – che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.
Presso le sedi Inas Cisl la lavoratrice può inviare domanda di flessibilità, corredata dalle certificazioni mediche. La richiesta deve essere inoltrata prima dell’inizio dell’8° mese di gravidanza all’Inps e al datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici possono anche decidere di lavorare per tutto il periodo precedente il parto e restare a casa nei 5 mesi successivi alla nascita del bambino (flessibilità massima del congedo di maternità), a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non danneggia la salute della mamma e del nascituro.
Per il periodo di congedo obbligatorio di maternità, la lavoratrice ha diritto a una indennità pari all’80% della retribuzione, salvo integrazioni previste dalla contrattazione collettiva.
Per ottenere l’indennità di maternità è necessario trasmettere all’Inps e/o al datore di lavoro la domanda corredata della seguente documentazione:
Puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina per l’invio della domanda di congedo di maternità.
Il padre lavoratore ha diritto al congedo di paternità, grazie al quale può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di:
Inoltre, il padre lavoratore dipendente nel 2021 ha diritto a usare, entro i primi 5 mesi di vita del bambino:
Il trattamento economico di questi due tipi di congedo è pari al 100% della retribuzione. Per usare il congedo occorre presentare una specifica richiesta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 15 giorni.
Puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina per l’invio della domanda di congedo di paternità.
Nei primi 12 anni di vita del bambino ciascun genitore può astenersi facoltativamente dal lavoro, grazie al congedo parentale. Per ogni bambino, il limite complessivo dei congedi usati da entrambi i genitori è di 10 mesi (o 11 a determinate condizioni).
Il diritto al congedo parentale spetta:
Il congedo parentale può essere richiesto dai genitori anche contemporaneamente e il padre può assentarsi fin dalla nascita del figlio.
I periodi di congedo parentale non utilizzati da uno dei due genitori non possono essere utilizzati dall’altro.
Il periodo di congedo deve essere comunicato al datore di lavoro (secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi) con un preavviso di almeno 5 giorni, (indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo) e all’Inps prima dell’inizio dell’assenza.
Il congedo parentale può essere utilizzato anche a ore, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
In caso di mancata regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, è possibile, per ciascun genitore, utilizzare il congedo parentale a ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo parentale.
Per il congedo parentale a ore il preavviso deve essere dato al datore di lavoro 2 giorni prima.
Puoi rivolgerti alla sede Inas Cisl più vicina per l’invio della domanda di congedo parentale.
Per il periodo di congedo parentale, i lavoratori hanno diritto a:
Durante il 1° anno di vita del bambino la madre lavoratrice ha diritto a:
I riposi giornalieri devono essere effettivamente fruiti.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
I periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore:
In caso di parto plurimo, i riposi giornalieri sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
I periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro e per essi spetta un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi stessi.
Puoi rivolgerti alla più vicina sede Inas Cisl per l’invio della domanda di congedo parentale.
I genitori hanno diritto di astenersi in modo alternato dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni, senza alcun limite massimo.
Per le malattie di ogni figlio di età compresa fra 3 e 8 anni, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per 5 giorni lavorativi all’anno.
Il congedo spetta al lavoratore anche se l’altro genitore non ne ha diritto.
Nel caso in cui il figlio sia affetto da disabilità grave sono previsti congedi e permessi specifici.
Il congedo non dà diritto ad alcuna indennità economica.
Eventuali clausole contrattuali migliorative possono prevedere forme di retribuzione a carico del datore di lavoro.
Per tutti i periodi di congedo di maternità, paternità, congedo parentale e per la malattia del figlio sono previsti i contributi figurativi, utili per la pensione e riconosciuti se il lavoratore ne fa domanda.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.