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Congedi: cosa cambia per mamme e papà

06/10/2022

Dallo scorso agosto sono entrate in vigore alcune novità importanti che mirano a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e a favorire la condivisione delle responsabilità e la parità di genere.

Le nuove disposizioni si applicheranno anche ai dipendenti della pubblica amministrazione, a meno che non sia specificato diversamente.

Congedo di paternità obbligatorio

II congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni diventa strutturale.

Secondo la nuova impostazione, questo tipo di permesso:

  • può essere usato dal padre lavoratore dipendente anche nei 2 mesi precedenti alla data presunta del parto sino ai 5 mesi successivi al parto, per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e da utilizzare anche in via non continuativa). Il periodo di fruizione, quindi, non è più limitato ai 5 mesi dopo il parto;
  • in caso di parto plurimo, la durata del congedo arriva fino a 20 giorni lavorativi.

Come in passato, il congedo di paternità è utilizzabile anche in caso di morte perinatale e anche dal padre adottivo o affidatario.

Il papà può usare i giorni anche contestualmente all’utilizzo del congedo di maternità da parte della mamma lavoratrice. Questo tipo di permesso è compatibile, non negli stessi giorni, con il congedo di paternità alternativo che ammonta a 1 giorno, in sostituzione del congedo di maternità della madre.

Il periodo viene interamente retribuito al 100% e coperto dai contributi figurativi per la pensione.

Il lavoratore dovrà dare comunicazione scritta dell’utilizzo del congedo al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni.

Congedo di maternità a rischio per autonome e professioniste

L’indennità giornaliera di maternità viene riconosciuta anche per periodi antecedenti ai 2 mesi prima del parto in caso di complicazioni della gravidanza, accertate dalla Asl. Con la nuova norma, quindi, possono usufruire della maternità a rischio e della relativa indennità anche le lavoratrici autonome e libere professioniste.

 Congedi parentali per i dipendenti

Papà e mamme lavoratori dipendenti ora hanno diritto all’indennità per congedo parentale, per un importo pari al 30% della retribuzione, fino ai 12 anni di età del bambino, o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Cambia anche la ripartizione dei periodi indennizzabili: sia il padre che la madre possono usufruire dell’indennità per 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore. Entrambi, in alternativa tra loro, possono usufruire di un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi.

Quindi sale a 9 mesi il periodo del congedo parentale coperto da indennità al 30%, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori:

  • la mamma può usufruire di massimo 6 mesi di congedo parentale fino ai 12 anni di età del bambino;
  • il papà può usufruire di massimo 6 mesi di congedo parentale, aumentabili fino a 7 mesi in caso di fruizione continuativa o frazionata non inferiore a 3 mesi.

Nei mesi ulteriori – cioè dopo i 9 indennizzabili al 30% – l’indennità viene riconosciuta solo se il reddito individuale del lavoratore è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione o nei casi di utilizzo del prolungamento del congedo di maternità per i figli disabili gravi ed entro i 12 anni di vita del bambino.

Un’ulteriore novità riguarda il genitore solo, che ora ha diritto a 11 mesi di congedo parentale, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali. Di questi 11 mesi, 9 sono indennizzabili al 30% della retribuzione.

Congedo parentale nella gestione separata

Anche i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata possono ora beneficiare del congedo parentale entro i 12 anni di vita del minore, oltre che del congedo di maternità.

Al pari dei lavoratori dipendenti è previsto un periodo di congedo di 3 mesi per ogni genitore non trasferibile all’altro genitore e ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra mamma e papà, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra entrambi di 9 mesi.

Restano fermi i requisiti già previsti per ottenere l’indennità:

  • la mamma o il papà devono essere iscritti alla gestione separata come lavoratori a progetto, professionisti e categorie assimilate e non devono usufruire contemporaneamente di una pensione o essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria;
  • deve sussistere un rapporto di lavoro professionale in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale;
  • la mamma o il papà devono aver versato almeno 1 mese di contribuzione maggiorata nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo indennizzabile.

Congedo parentale per i lavoratori autonomi

Con le nuove regole, anche il papà lavoratore autonomo può usufruire del congedo parentale di 3 mesi entro l’anno di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento del minore. In totale quindi le mensilità indennizzate saranno 6: 3 mesi per ciascun genitore.

Assistenza ai disabili gravi (legge 104): cosa cambia

Scompare il sistema del “referente unico”, in base al quale – ad eccezione dei genitori – non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di usare i giorni di permesso per assistere la stessa persona disabile grave: d’ora in avanti, su richiesta, più lavoratori alternandosi tra loro potranno assistere lo stesso soggetto, utilizzando i permessi previsti dalla legge 104.

Cambia anche il congedo straordinario indennizzato, fino a 2 anni, che si può richiedere per assistere un familiare disabile grave. In particolare, ora il convivente di fatto viene equiparato al coniuge e alla parte di un’unione civile.

Passa poi a 30 giorni il termine massimo oltre il quale l’azienda o l’amministrazione non possono posporre l’inizio del congedo.

Infine, il diritto al congedo vale anche nel caso in cui la convivenza, che è un requisito imprescindibile, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di permesso. Questo però è possibile solo se la convivenza viene preservata durante tutto il periodo per il quale si usufruisce del congedo.

 Congedo parentale prolungato

Novità anche per il congedo parentale prolungato nel caso di assistenza a figli disabili: il periodo aggiuntivo di permesso, con l’estensione della durata fino a 3 anni e fino al 12° anno di età del bambino, ora sarà interamente coperto dall’indennità pari al 30 % della retribuzione.

In alternativa a questo prolungamento, resta la possibilità per i genitori di chiedere 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del 3° anno di vita del bambino.

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