Sulla totale incompatibilità tra invalidità e lavoro, l’Inps fa marcia indietro.
Dal 14 ottobre, l’ente previdenziale si era adeguato all’indicazione della legge che prevede che l’assegno non può essere percepito se si lavora. Un passo deciso sulla scia di alcune sentenze della Corte di Cassazione, fondato sulla scelta di considerare il mancato svolgimento dell’attività lavorativa un requisito indispensabile, al pari di quello sanitario.
Di conseguenza, da metà ottobre, l’assegno di invalidità non veniva più riconosciuto a chi svolge un qualche lavoro, a prescindere dal reddito che ne deriva, a differenza di quanto accadeva prima, quando l’Inps garantiva questo beneficio economico anche agli invalidi civili parziali che avevano un impiego, ma non superavano un certo limite di reddito annuale.
Con la conversione in legge del decreto fiscale, sono state fornite indicazioni chiare circa il ritorno al meccanismo di riconoscimento dell’assegno precedente al mese di ottobre.
In sostanza, dunque, per le persone tra i 18 e 67 anni di età a cui viene riconosciuto un grado di invalidità tra il 74% e il 99%, l’importo – che per il 2021 è di 287,09 € – verrà concesso anche a chi svolge un’attività lavorativa che produce un reddito inferiore, per quest’anno, a 4.931.29 €.