La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione permanente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.
Si considerano invalidi anche gli ultra65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
L’invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.
Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l’assegno ordinario di invalidità.
Oltre ai cittadini italiani, se sono regolarmente residenti in Italia, hanno diritto all’invalidità civile anche:
In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall’Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:
L’assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:
L’assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.
L’assegno mensile è incompatibile con:
L’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.
La pensione di inabilità spetta a chi ha i seguenti requisiti:
La pensione viene pagata per 13 mensilità.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.
L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età.
L’indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:
L’indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.
L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:
Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’effettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).
Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.
Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.
L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.
Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.
Una volta in possesso del certificato, per presentare la domanda di invalidità civile è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita che, per i malati oncologici, viene effettuata entro 15 giorni dall’invio della domanda.
Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il verbale relativo all’esito degli accertamenti.
Le sedi Inas Cisl verificano la correttezza delle valutazioni sanitarie e amministrative e valutano le eventuali azioni per tutelare l’interessato.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.