Il visto di ingresso è una autorizzazione per entrare in Italia.
I cittadini stranieri possono richiederlo, per soggiorni brevi o lunghi, per motivi di turismo, lavoro (subordinato, stagionale e autonomo), motivi familiari, studio, tirocinio, formazione professionale, cure mediche, motivi religiosi, etc.
Esistono due tipologie di visto di ingresso, in base alla durata del soggiorno:
(alcuni Paesi sono esenti dall’obbligo di visto per turismo);
Il visto di ingresso deve essere richiesto all’autorità consolare italiana del luogo di origine o di residenza.
Il permesso di soggiorno è un documento che attesta la regolarità della presenza dello straniero in Italia. Il permesso è rilasciato, su presentazione del visto di ingresso e altri documenti, per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, per ricongiungimento familiare, studio, cure mediche, richiesta di asilo, etc. Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell’assistenza sanitaria, dell’alloggio, dello studio e di tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per soggiorni in Italia superiori a 3 mesi.
Anche ai minori stranieri (0-18 anni) viene rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo.
Per ulteriori informazioni e per l’invio della domanda di rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.
Per ogni richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è previsto il versamento di un contributo sul soggiorno correlato alla durata di validità del permesso. L’importo varia come di seguito riportato:
Durata del permesso di soggiorno | Importo |
Da 3 mesi a 1 anno | 40 € + 30,46 € per permesso di soggiorno elettronico |
Da 1 anno a 2 anni | 50 € + 30,46 € per permesso di soggiorno elettronico |
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100 € + 30,46 € per permesso di soggiorno elettronico |
Non devono pagare il contributo di soggiorno i minori di 18 anni, i richiedenti asilo, i titolari di protezione internazionale, chi richiede conversione, aggiornamento o duplicato del permesso di soggiorno, gli stranieri che fanno ingresso in Italia per cure mediche. E’ in ogni caso dovuto il pagamento di 30,46 € per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico (Pse).
La durata del permesso di soggiorno dipende dal motivo dello stesso, ad esempio dalla durata del rapporto di lavoro o del permesso del familiare che provvede al mantenimento. Il documento è generalmente rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.
È necessario chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno almeno 60 giorni prima della scadenza ed è consentito eccezionalmente fino a 60 giorni dopo.
Gli stranieri che hanno più di 16 anni di età e che richiedono un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno, all’ingresso in Italia, devono sottoscrivere l’accordo di integrazione.
L’accordo impegna lo straniero ad aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e a partecipare a iniziative di integrazione, per acquisire la conoscenza della lingua italiana, conoscere i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e i principali aspetti della vita civile in Italia (la sanità, la scuola, i servizi sociali, il lavoro, gli obblighi fiscali) e per adempiere all’obbligo di istruzione per i figli minori.
A tal fine il cittadino straniero può seguire gratuitamente una sessione di formazione civica, presso lo Sportello unico sull’immigrazione (Sui) della prefettura.
L’accordo di integrazione è articolato per crediti, la durata è di 1 o 2 anni, in base alla tipologia del permesso richiesto; all’atto della sottoscrizione allo straniero sono assegnati 16 crediti. A 1 mese dalla scadenza dell’accordo, lo Sportello unico per l’immigrazione verifica gli impegni assunti dal cittadino straniero e procede, a seguito dell’esame della documentazione presentata dall’interessato o quella acquisita d’ufficio, all’estinzione dell’accordo se i crediti raggiunti sono pari o superiori a 30. Se i crediti totali accumulati sono compresi tra 1 e 29, è prevista la proroga dell’accordo di integrazione per 1 anno; se invece sono pari o inferiori a 0 viene decretata la risoluzione dell’accordo per inadempimento, con revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del rinnovo ed espulsione dello straniero dall’Italia. E’ prevista la perdita integrale dei crediti in caso di inosservanza dell’obbligo di istruzione dei figli minori con conseguente risoluzione dell’accordo per inadempimento.
Non devono sottoscrivere l’accordo di integrazione:
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.