La pensione di reversibilità spetterà a nuove categorie di beneficiari, alla luce di sentenze e nuovi orientamenti dell’Inps.
La novità più recente riguarda la sentenza della Corte costituzionale sul caso di una nipote orfana, incapace di intendere e di volere, convivente con il nonno e maggiorenne all’epoca del decesso dello stesso, alla quale era stato negato il diritto a ottenerla, proprio perché aveva già compiuto i 18 anni. I giudici hanno sottolineato che la pensione di reversibilità è una “forma di tutela previdenziale” e che il rapporto tra nonno e nipote è fondato sul carattere naturale della solidarietà familiare […] attraverso i doveri di mantenimento, istruzione, educazione, di prestare gli alimenti”.
Alla luce di queste riflessioni, la Consulta ha stabilito che “È illogico, e ingiustamente discriminatorio, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico” del familiare siano esclusi dal diritto alla pensione.
Per la Corte si tratta di una norma incostituzionale, dunque, e per questo motivo è già possibile presentare domanda di pensione per gli orfani maggiorenni inabili che, al momento del decesso del nonno o della nonna, erano a carico della persona venuta a mancare.
L’indicazione vale anche per l’assegno al nucleo familiare, per i periodi precedenti all’entrata in vigore dell’assegno unico.
Per quanto riguarda i coniugi, invece, normalmente la moglie, il marito o la persona unita civilmente superstite – se non ci sono altri beneficiari – ottiene il 60% della pensione del defunto.
Con una vera e propria inversione di rotta, recentemente l’Inps ha riconosciuto il diritto a questa prestazione per chi è separato legalmente con addebito, anche senza diritto agli alimenti.
L’ex consorte divorziato, invece, conserva il diritto alla pensione di reversibilità se:
Non hanno invece diritto alla reversibilità i conviventi di fatto.
Se il coniuge o la persona unita civilmente si risposano o contraggono una nuova unione civile, la pensione di reversibilità viene revocata.
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