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Assegno di maternità del Comune e assegno di maternità dello Stato

02/03/2022

Assegno di maternità del Comune

L’assegno di maternità del Comune spetta, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo, alle madri residenti in Italia, che fanno parte di un nucleo familiare con Isee inferiore a specifici limiti.

L’assegno di maternità del Comune spetta alle donne residenti in Italia che sono:

  • citta­dine italiane o comunitarie;
  • straniere in possesso di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • straniere rifugiate politiche.

L’assegno spetta per l’intero importo per i nati, adottati, in affidamento preadottivo  se la lavoratrice non beneficia dell’indennità di maternità. Se invece la lavoratrice percepisce un’indennità di maternità inferiore all’assegno di maternità del Comune, l’importo corrisponde alla differenza rispetto alla prestazione complessiva.

La domanda di assegno di maternità del Comune deve essere presentata al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione.

Assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui

L’assegno di maternità dello Stato spetta, per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo alle donne con lavori atipici e discontinui, residenti in Italia, che sono cittadine italiane, della Ue o straniere in permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

Nella maggior parte dei casi, l’assegno di maternità dello Stato è riconosciuto a chi ha almeno 3 mesi di contribuzione, nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi prima della nascita o dell’ingresso del minore in famiglia.

La lavoratrice madre ha diritto all’assegno di maternità dello Stato per l’intero importo se non sta beneficiando dell’indennità di maternità, altrimenti ha diritto alla sola differenza restante. In caso di nascite plurime l’assegno è previsto per ciascun figlio nato o adottato.

La domanda può essere presentata tramite la sede Inas Cisl più vicina entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato.

L’assegno di maternità del Comune e l’assegno di maternità dello Stato non sono cumulabili.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

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