Se il lavoratore subisce un infortunio sul lavoro o contrae una malattia professionale lavorando nei Paesi della Ue, ha diritto ad alcune prestazioni.
Nei Paesi extra Ue le tutele previste cambiano in base alle singole convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
Il lavoratore ha diritto alle prestazioni di cura previste dalle leggi del Paese di residenza.
Se il soggetto risiede in un Paese diverso da quello in cui è assicurato, il Paese di residenza fornirà tutte le prestazioni necessarie, come l’assistenza sanitaria e i farmaci, dietro presentazione del documento – fornito dal proprio ente assicurativo – che attesta i dettagli sull’infortunio o la malattia.
Questa procedura è valida per i Paesi Ue, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
Le prestazioni economiche sono corrisposte dallo Stato in cui il soggetto risulta assicurato al momento dell’infortunio sul lavoro o dell’emergere della malattia professionale, indipendentemente da dove il lavoratore risiede o soggiorna. In alcuni casi, sulla base di specifici accordi, l’erogazione può essere a carico del Paese di residenza.
Se il lavoratore subisce un infortunio in itinere mentre si sposta in un Paese diverso da quello in cui è assicurato, continuerà ad avere diritto alle prestazioni e alla copertura assicurativa contro i rischi di infortuni, garantiti dallo Stato in cui è assicurato.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl LINK più vicina.