La Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) è una indennità mensile di disoccupazione, cioè un sostegno al reddito per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione. La Naspi non spetta, salvo specifiche situazioni, ai lavoratori che si dimettono o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.
La Naspi spetta a:
Non hanno diritto alla Naspi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.
Chi rientra tra le categorie sopra citate e ha perso involontariamente il lavoro, può chiedere la Naspi se possiede tutti i seguenti requisiti:
La Naspi spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino) e in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, etc.).
In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.
Per ottenere la Naspi il lavoratore deve presentare la domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti perde il diritto.
Per l’invio della richiesta è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
La disoccupazione spetta a partire dall’8° giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, se la domanda di Naspi è presentata entro l’8° giorno, oppure dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente all’8° giorno.
La Naspi è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi).
L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.
La Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo, annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
La Naspi è corrisposta mensilmente. Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.
Il lavoratore non ha più diritto alla Naspi nei seguenti casi:
Per i periodi di Naspi è riconosciuta la contribuzione figurativa, calcolata in proporzione alla retribuzione del lavoratore negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso.
Il lavoratore che ha diritto alla Naspi e vuole intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’impresa individuale o associarsi in cooperativa può chiedere la liquidazione anticipata – in un’unica soluzione – dell’importo complessivo dell’indennità non ancora percepito.
Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (pena la perdita del diritto) è necessario presentare la domanda di anticipazione rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
Il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione dell’indennità in caso di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione.
L’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa e all’assegno per il nucleo familiare.
Per il lavoratore che durante il periodo di fruizione della Naspi trova un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 6 mesi, se il reddito annuo della nuova attività è superiore a 8.000 € oppure è inferiore ma non viene comunicato all’Inps per ottenere il cumulo parziale, la Naspi viene sospesa d’ufficio – sulla base delle comunicazioni obbligatorie – per la durata del rapporto di lavoro.
Al termine del contratto a tempo determinato la Naspi viene ripristinata d’ufficio e pagata per il periodo residuo.
Per il lavoratore che trova un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato di durata inferiore, pari o superiore a 6 mesi, se il reddito annuo della nuova attività è inferiore a 8.000 € e viene comunicato all’Inps entro 30 giorni, la Naspi continuerà a essere corrisposta, seppur in misura ridotta.
Il lavoratore che percepisce la Naspi e avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui prevede di ottenere un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto.
La Naspi verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di produrre nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività alla data di termine della Naspi oppure, se tale termine è antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
La contribuzione obbligatoria versata in relazione all’attività da lavoro autonomo non dà luogo ad accredito di contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.