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Naspi

09/01/2019

Naspi: che cos’è e a chi spetta

La Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) è una indennità mensile di disoccupazione, cioè un sostegno al reddito per i lavoratori che avevano un rapporto di lavoro subordinato e hanno perso involontariamente la propria occupazione. La Naspi non spetta, salvo specifiche situazioni, ai lavoratori che si dimettono o che hanno interrotto il rapporto di lavoro con una risoluzione consensuale.

La Naspi spetta a:

  • lavoratori dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperativa;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni; 
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Non hanno diritto alla Naspi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato.

Chi rientra tra le categorie sopra citate e ha perso involontariamente il lavoro, può chiedere la Naspi se possiede tutti i seguenti requisiti:

  • è in stato di disoccupazione (cioè privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa);
  • può far valere almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione;
  • può far valere almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dalla loro durata oraria, nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

La Naspi spetta anche alla lavoratrice che ha dato le dimissioni durante il periodo di maternità (entro il 1° anno di vita del bambino) e in caso di dimissioni per giusta causa (ad esempio, in caso di mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite sul luogo di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, etc.).

In caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Naspi spetta solo se riconosciuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la Direzione territoriale del Lavoro, nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure a seguito di rifiuto del lavoratore al trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici.

Naspi: la domanda

Per ottenere la Naspi il lavoratore deve presentare la domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, altrimenti perde il diritto.

Per l’invio della richiesta è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.

La disoccupazione spetta a partire dall’8° giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro, se la domanda di Naspi è presentata entro l’8° giorno, oppure dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente all’8° giorno.

Naspi: l’importo e la durata

La Naspi è calcolata in base alla retribuzione media percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni e per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contributi versati negli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi).

  • Se la retribuzione media mensile è uguale o inferiore a un importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% della retribuzione stessa;
  • Se la retribuzione media mensile è superiore a un importo stabilito dalla legge e annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo, la Naspi è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e tale cifra.

L’importo si riduce del 3% ogni mese a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione.

La Naspi non può superare, in ogni caso, un importo mensile massimo, annualmente rivalutato sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo.

La Naspi è corrisposta mensilmente. Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.

Naspi: quando si perde il diritto

 Il lavoratore non ha più diritto alla Naspi nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
  • mancata ricerca attiva di una occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua ;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
  • inizio di un’attività lavorativa autonoma senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, (a meno che il lavoratore non scelga di continuare a prendere la Naspi, se risulta più conveniente).

Naspi e contributi

Per i periodi di Naspi è riconosciuta la contribuzione figurativa, calcolata in proporzione alla retribuzione del lavoratore negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della Naspi per l’anno in corso.

Naspi anticipata: incentivo all’autoimprenditorialità

Il lavoratore che ha diritto alla Naspi e vuole intraprendere un’attività di lavoro autonomo, avviare un’impresa individuale o associarsi in cooperativa può chiedere la liquidazione anticipata – in un’unica soluzione – dell’importo complessivo dell’indennità non ancora percepito.

Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa (pena la perdita del diritto) è necessario presentare la domanda di anticipazione rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.

Il lavoratore è tenuto a restituire per intero l’anticipazione dell’indennità in caso di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione.

L’erogazione anticipata non dà diritto alla contribuzione figurativa e all’assegno per il nucleo familiare.

Naspi: cosa succede quando si ha un nuovo lavoro a termine

Per il lavoratore che durante il periodo di fruizione della Naspi trova un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato di durata inferiore o pari a 6 mesi, se il reddito annuo della nuova attività è superiore a 8.000 € oppure è inferiore ma non viene comunicato all’Inps per ottenere il cumulo parziale, la Naspi viene sospesa d’ufficio – sulla base delle comunicazioni obbligatorie – per la durata del rapporto di lavoro.

Al termine del contratto a tempo determinato la Naspi viene ripristinata d’ufficio e pagata per il periodo residuo.

Per il lavoratore che trova un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato di durata inferiore, pari o superiore a 6 mesi, se il reddito annuo della nuova attività è inferiore a 8.000 € e viene comunicato all’Inps entro 30 giorni, la Naspi continuerà a essere corrisposta, seppur in misura ridotta.

Naspi: cosa succede quando si avvia un’attività autonoma

Il lavoratore che percepisce la Naspi e avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, da cui prevede di ottenere un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 1 mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo presunto.

La Naspi verrà ridotta di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di produrre nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività alla data di termine della Naspi oppure, se tale termine è antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La contribuzione obbligatoria versata in relazione all’attività da lavoro autonomo non dà luogo ad accredito di contributi sulla posizione assicurativa del lavoratore.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

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