La posizione contributiva di un lavoratore rappresenta un vero e proprio patrimonio costituito da contributi obbligatori derivanti dal lavoro e che può essere arricchito, di anno in anno, anche con i contributi figurativi, volontari e da riscatto.
Contributi obbligatori Inps: che cosa sono
I contributi Inps devono essere obbligatoriamente versati all’Inps da quando si inizia qualsiasi attività lavorativa e servono a ottenere la pensione al termine della vita professionale.
Le modalità di versamento dei contributi obbligatori cambiano se si è lavoratori dipendenti (anche domestici), autonomi o parasubordinati.
Contributi obbligatori Inps per lavoratori dipendenti
I lavoratori dipendenti sono coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze di altri.
I contributi obbligatori Inps devono essere versati dal datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa, nella misura del 33% della retribuzione. Sono esclusi alcuni elementi della retribuzione come il trattamento di fine rapporto e i rimborsi a piè di lista.
Nel settore privato, per l’accredito di un contributo settimanale, basta che il dipendente lavori una sola giornata della settimana, purché la retribuzione, utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali, non sia inferiore a un minimale retributivo, cioè un importo minimo fissato annualmente dalla legge.
Questa regola vale anche per i lavoratori con contratto part time, anche verticale ciclico: per avere diritto alla pensione, i contributi sono accreditati per l’intero anno, compresi i periodi non lavorati, fermo restando il rispetto del minimale retributivo.
Per tutti i lavoratori che hanno iniziato a lavorare e per i quali è stata attivata una posizione assicurativa dal 1° gennaio 1996 (ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo), i contributi non sono più dovuti oltre un massimale retributivo, cioè oltre un importo massimo fissato annualmente dalla legge.
Contributi obbligatori Inps per lavoratori domestici
I lavoratori domestici sono coloro che svolgono esclusivamente le attività necessarie al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, badante, etc.).
Per i lavoratori domestici, i contributi obbligatori versati dal datore di lavoro sono calcolati in base alla effettiva retribuzione oraria.
I contributi sono versati in riferimento a tutti i giorni retribuiti, a tutte le ore effettivamente lavorate, e a quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita come maternità, malattia, etc.
I contributi versati garantiscono anche la copertura assicurativa dell’Inail per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I contributi si pagano tramite i bollettini di conto corrente postale che, in seguito alla denuncia del rapporto di lavoro, l’Inps spedisce direttamente al domicilio del datore di lavoro.
Le scadenze dei pagamenti sono le seguenti:
- entro il 10 aprile: 1° trimestre;
- entro il 10 luglio: 2° trimestre;
- entro il 10 ottobre: 3° trimestre;
- entro il 10 gennaio dell’anno successivo: 4° trimestre.
Contributi obbligatori Inps per lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi, cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sono iscritti alle gestioni speciali dell’Inps.
Questi lavoratori sono tenuti a versare i contributi obbligatori in base al reddito di impresa denunciato nell’anno precedente (acconto) e, poi, nell’anno successivo, in base al reddito dell’anno a cui si riferisce la contribuzione (conguaglio).
I versamenti dei contributi devono essere effettuati in base alle seguenti scadenze:
- 16 maggio;
- 16 agosto;
- 16 novembre;
- 16 febbraio dell’anno successivo.
Contributi obbligatori per lavoratori parasubordinati
I lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata Inps, sono:
- lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 €;
- titolari di collaborazione coordinata e continuativa e contratto a progetto;
- venditori a domicilio;
- associati in partecipazione;
- collaboratori occasionali.
Per i lavoratori parasubordinati il versamento dei contributi obbligatori avviene in percentuale rispetto al reddito percepito per l’attività lavorativa svolta.
L’accredito dei contributi avviene quando i soggetti hanno versato un contributo di importo non inferiore a un determinato valore minimo fissato annualmente dalla legge. Quando la contribuzione annua risulta, invece, di importo inferiore a tale valore minimo, il numero di mesi da accreditare sarà ridotto in proporzione.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, per i lavoratori occasionali e i venditori a domicilio, il contributo è in parte a carico del lavoratore e in parte del committente che ha, comunque, l’obbligo del versamento dell’intero importo; per gli associati in partecipazione è in parte a carico dell’imprenditore e in parte a carico dell’associato, mentre i professionisti devono versare l’intero importo.
Prescrizione contributi Inps
Dal 1° gennaio 1996, i contributi obbligatori cadono in prescrizione, cioè non possono essere più versati, trascorsi 5 anni dal giorno in cui era previsto il versamento.
Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi, se la denuncia del lavoratore viene effettuata entro i 5 anni, il termine di prescrizione diventa decennale. A seguito della denuncia, l’Inps mette in atto tutti gli accertamenti necessari per il riconoscimento della contribuzione omessa.
Contributi figurativi: che cosa sono
I contributi figurativi vengono riconosciuti senza alcun costo – in alcuni casi su richiesta del lavoratore e in altri automaticamente da parte dell’Inps – per determinati eventi durante i quali il lavoratore ha interrotto o sospeso l’attività.
I contributi figurativi sono, in genere, utili sia per raggiungere i requisiti necessari alla pensione che per incrementarne l’importo, con alcune limitazioni riguardo alla pensione anticipata.
I contributi figurativi possono essere riconosciuti dall’ente previdenziale per i periodi di:
- servizio militare (riconosciuti su richiesta);
- gravidanza e allattamento (riconosciuti su richiesta);
- congedi parentali (riconosciuti su richiesta);
- percezione dell’indennità di disoccupazione (riconosciuti d’ufficio);
- malattia e infortunio (riconosciuti d’ufficio);
- cassa integrazione salariale (Cig) (riconosciuti d’ufficio);
- percezione dell’indennità di mobilità (riconosciuti d’ufficio);
- aspettativa sindacale (riconosciuti su richiesta);
- donazione di sangue (riconosciuti su richiesta);
- persecuzione politica e razziale (riconosciuti su richiesta);
- tubercolosi (riconosciuti su richiesta);
- calamità naturale (riconosciuti su richiesta);
- aspettativa per mandato elettorale (riconosciuti su richiesta);
- attività lavorativa subordinata svolta da lavoratori riconosciuti come invalidi (riconosciuti su richiesta);
- assistenza a familiari con handicap grave per legge 104 (riconosciuti su richiesta);
- contratti di solidarietà (riconosciuti d’ufficio);
- lavori socialmente utili e di pubblica utilità (riconosciuti d’ufficio).
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i contributi figurativi sono soltanto quelli accreditabili, su richiesta, per periodi di:
- congedo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro;
- aspettativa sindacale;
- aspettativa per mandato elettorale.
Per i lavoratori parasubordinati sono coperti da contributi figurativi i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità/paternità e quella per congedo parentale. Non è riconosciuto, invece, l’accredito dei periodi di servizio militare.
Contributi volontari: che cosa sono
Chi ha terminato o interrotto l’attività lavorativa, attraverso il versamento dei contributi volontari, può aumentare i propri contributi per raggiungere il requisito per ottenere le varie prestazioni pensionistiche.
Per versare i contributi volontari è necessario fare richiesta di autorizzazione all’Inps.
L’autorizzazione ai versamenti volontari è attiva:
- per i lavoratori dipendenti, dal 1° sabato successivo alla data in cui viene presentata la domanda;
- per i lavoratori autonomi, dal 1° giorno del mese in cui viene presentata la domanda.
Una volta concessa, l’autorizzazione è sempre valida, ma se si riprende il versamento a distanza di anni, bisognerà chiedere il ricalcolo del versamento.
I versamenti possono essere effettuati anche per i 6 mesi precedenti alla domanda di autorizzazione, se il periodo non è già coperto da altri contributi.
Contributi volontari: i requisiti per versarli
Per essere autorizzati a versare i contributi volontari occorre avere almeno uno dei seguenti requisiti:
- 5 anni di contributi, riferiti a qualunque periodo (anche non continuativi e accreditati in diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria);
- 3 anni di contributi, nei 5 anni precedenti alla domanda di autorizzazione (accreditati anche in diverse gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria);
- 1 anno di contributi, nei 5 anni precedenti alla domanda, ma soltanto per lavoratori stagionali, temporanei, discontinui, parasubordinati o con part time verticale o ciclico.
Per raggiungere i requisiti necessari a ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari sono validi tutti i tipi di contributi – compresi quelli per cassa integrazione salariale (Cig), tubercolosi, aspettative previste dalla legge 300/70 – mentre quelli riferiti al servizio militare, alla maternità, alla disoccupazione, etc. vengono considerati come periodo neutro, cioè consentono un allungamento dell’arco temporale entro il quale ricercare i contributi.
Non viene autorizzato al versamento dei contributi volontari chi, alla data della domanda è:
Possono essere, invece, autorizzati al versamento dei contributi volontari i titolari di assegno di invalidità da lavoro che non prestano attività lavorativa.
I versamenti volontari non possono essere effettuati per i periodi in cui dovrebbero essere versati i contributi obbligatori e per i periodi coperti da contributi figurativi.
Contributi volontari: come si calcolano
Per capire come si calcolano i contributi volontari bisogna distinguere tra lavoratori dipendenti e autonomi.
- Per i lavoratori dipendenti, il contributo da versare all’Inps è calcolato applicando l’aliquota contributiva prevista per la copertura di invalidità, vecchiaia e superstiti all’importo medio della retribuzione percepita nell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.
- Per i lavoratori autonomi, l’importo dei contributi volontari è determinato in base al reddito percepito nei 36 mesi precedenti alla domanda.
Quando versare i contributi volontari
Il pagamento dei contributi volontari deve essere effettuato con bollettini postali, inviati dall’Inps al lavoratore, entro il trimestre successivo a quello a cui si riferiscono i contributi:
- entro il 30 giugno per il 1° trimestre;
- entro il 30 settembre per il 2° trimestre;
- entro il 31 dicembre per il 3° trimestre;
- entro il 31 marzo per il 4° trimestre.
Se il versamento viene effettuato in ritardo, o in maniera non corretta, i contributi vengono automaticamente rimborsati e il trimestre resta scoperto da contribuzione.
La richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari può essere inviata rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
Contributi volontari per lavoratori parasubordinati
I lavoratori parasubordinati possono essere autorizzati a versare i contributi volontari se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- almeno 1 anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la domanda, o, in alternativa, 5 anni di effettiva contribuzione;
- cessazione dell’attività lavorativa per la quale il lavoratore è iscritto alla gestione separata.
Non viene autorizzato al versamento dei contributi volontari il lavoratore parasubordinato che:
La richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari può essere inviata rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
Contributi da riscatto: che cosa sono
I contributi da riscatto sono quelli versati, a pagamento, per particolari periodi non coperti da contribuzione. Equivalgono ai contributi obbligatori sia per raggiungere i requisiti necessari alla pensione che per incrementarne l’importo e si collocano temporalmente nel periodo a cui si riferiscono effettivamente.
Il pagamento del riscatto è a carico del lavoratore o, in certi casi, del datore di lavoro.
È possibile effettuare un riscatto parziale dei periodi interessati.
Contributi da riscatto: cosa si può riscattare
Riscatto della laurea
I lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (compresi gli autonomi) e i loro superstiti possono riscattare gli anni del corso legale di laurea, a prescindere dalla qualifica e dalle mansioni svolte.
Non sono riscattabili:
- anni fuori corso;
- corsi post-universitari;
- anni accademici ai quali non è seguito il conseguimento del diploma di laurea;
- anni accademici di eventuali successive lauree.
Il riscatto della laurea è possibile anche per i periodi di studio compiuti all’estero purché la laurea, conseguita in altro Paese, venga riconosciuta o abbia comunque valore legale in Italia.
Dal 2008, il riscatto della laurea può essere effettuato anche da chi non ha ancora iniziato a lavorare.
I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata possono richiedere il riscatto di periodi di frequenza ai corsi universitari conclusi con l’acquisizione della laurea, purché successivi al 31 marzo 1996.
I lavoratori degli enti locali e della sanità possono chiedere il riscatto dei seguenti corsi, solo se richiesti per il posto ricoperto:
- studi universitari (periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti, periodi di fruizione di borsa di studio, periodi di iscrizione ad albi professionali, etc.);
- studi universitari per fisioterapista, infermiera professionale, ostetrica, etc. (nonché corsi per analoghe figure professionali richiesti prima dell’obbligo di laurea).
Riscatto di corsi diversi dalla laurea
È possibile il riscatto di alcuni corsi di studio (assistente sociale, tecnico di audiometria, ex Isef, etc.), se i titoli risultano indispensabili per l’assunzione o per la progressione di carriera.
Inoltre, dal 1997, è possibile riscattare corsi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, se finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali, richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione di carriera qualora, se previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato.
Possono essere riscattati i titoli rilasciati dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale (Afam), conseguiti a partire dall’anno accademico 2005-2006. Per il personale statale, è possibile riscattare il diploma dell’accademia delle belle arti.
I lavoratori del comparto statale possono chiedere il riscatto dei seguenti periodi:
- corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo è richiesto per il posto ricoperto;
- specializzazione per insegnante di sostegno.
I lavoratori parasubordinati possono richiedere il riscatto nella gestione separata di corsi di studio svolti in parte prima e in parte dopo il 31 marzo 1996 (si può riscattare il periodo successivo al 31 marzo 1996 e, eventualmente, il periodo precedente in un’altra gestione pensionistica).
Riscatto dei contributi non versati dal datore di lavoro
Il datore di lavoro che non ha versato, in tutto o in parte, i contributi obbligatori e che non può più versarli perché, essendo trascorsi 5 anni, si sono ormai prescritti, può chiedere all’Inps di attivare, a pagamento, la rendita vitalizia.
Il riscatto dei contributi non versati dal datore di lavoro può essere chiesto anche dal lavoratore o dai suoi superstiti. In questo caso il lavoratore deve fornire prove certe dell’esistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione percepita.
Riscatto di altri periodi non coperti da contributi
Dal 1997 i lavoratori dipendenti privati possono chiedere il riscatto dei contributi per i periodi:
- di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, prevista dal contratto o da disposizioni di legge, per un massimo di 3 anni, se il lavoratore non ha già richiesto di versare i contributi volontari;
- tra un rapporto di lavoro e l’altro, nel caso di lavori discontinui, stagionali e temporanei, se il lavoratore, per gli stessi periodi, non ha già richiesto di versare i contributi volontari, se può far valere almeno 1 anno di contributi negli ultimi 5 anni e se può provare lo stato di disoccupazione per tutto il periodo oggetto del riscatto;
- che intercorrono nel lavoro part-time di qualsiasi tipo (per quello orizzontale deve mancare la retribuzione) se il lavoratore, per gli stessi periodi, non ha già richiesto di versare i contributi volontari, se può far valere almeno 1 anno di contributi negli ultimi 5 anni e se può provare lo stato di disoccupazione per tutto il periodo oggetto del riscatto.
I lavoratori degli enti locali e della sanità possono chiedere il riscatto di:
- servizi presso enti per i quali l’iscrizione è facoltativa, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
- servizi prestati presso aziende private che esercitano un pubblico servizio;
- servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
- periodi di servizio militare da trattenuto dopo il normale servizio di leva o quello da richiamato alle armi se anteriore all’iscrizione alla gestione.
I lavoratori del comparto statale possono chiedere il riscatto di:
- periodi di iscrizione ad albi professionali o di pratica richiesti per l’ammissione in servizio;
- servizio prestato come assistente straordinario non incaricato o come assistente volontario nelle università o negli istituti di istruzione superiore.
I lavoratori parasubordinati possono richiedere il riscatto nella gestione separata di eventuali periodi di collaborazione coordinata e continuativa prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata (1° aprile 1996 per chi non è iscritto ad altra forma di previdenza, 30 giugno 1996 per chi è già pensionato o è iscritto anche ad altre gestioni).
Possono essere riscattati periodi di attività documentati, privi di qualsiasi copertura contributiva.
Riscatto di periodi di lavoro all’estero
Possono essere riscattati solo i periodi di lavoro all’estero (per i quali non sono stati versati i contributi), svolti in Stati non legati all’Italia da convenzioni, o in Stati convenzionati che non riconoscono copertura assicurativa per determinate tipologie di attività lavorativa.
Il personale del comparto statale può chiedere il riscatto dei periodi di lavoro all’estero che non possono essere utilizzati per raggiungere il diritto a pensione attraverso ricongiunzione o totalizzazione.
Riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro
Per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti al 27 aprile 2001, i periodi non coperti da contributi, relativi al congedo parentale per maternità (compresi quelli di malattia del bambino), collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati per un massimo di 5 anni, se il lavoratore, al momento della domanda, ha complessivamente almeno 5 anni di contributi, versati durante l’attività lavorativa subordinata.
La domanda di riscatto può essere presentata rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
Ricongiunzione dei contributi
Il lavoratore che ha contributi versati in vari enti previdenziali, può chiederne la ricongiunzione, cioè l’unificazione a pagamento per ottenere un’unica pensione.
In sostanza, tutti i contributi presenti nelle varie gestioni vengono trasferiti nella gestione presso cui il lavoratore richiede la ricongiunzione.
Non è possibile ricongiungere ad altra gestione la contribuzione versata nella gestione separata e viceversa.
I contributi da ricongiunzione equivalgono ai contributi obbligatori.
Ricongiunzione dei contributi: quando si può chiedere
È possibile chiedere la ricongiunzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) della contribuzione versata:
- in altre gestioni come i fondi speciali ferrovie, volo, elettrici, telefonici, etc.;
- nelle gestioni speciali Inps dei lavoratori autonomi, soltanto se il lavoratore è iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o a una gestione alternativa come lavoratore dipendente da almeno 5 anni, tra l’ultimo periodo di iscrizione alle gestioni speciali e la domanda di ricongiunzione.
È possibile chiedere la ricongiunzione in gestioni diverse dall’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei contributi versati:
- nell’assicurazione generale obbligatoria e/o in gestioni alternative;
- nelle gestioni speciali Inps dei lavoratori autonomi, se il lavoratore è iscritto al Fondo pensione lavoratori dipendenti o a una gestione alternativa come lavoratore dipendente da almeno 5 anni, calcolati tra l’ultimo periodo di iscrizione alle gestioni speciali e il momento di invio della domanda di ricongiunzione.
Ricongiunzione per liberi professionisti
La ricongiunzione è possibile sia per chi attualmente è un libero professionista, sia per chi lo è stato in passato e oggi è lavoratore dipendente o autonomo.
È possibile la ricongiunzione dei contributi versati all‘Inps presso le casse dei liberi professionisti e viceversa. Inoltre si possono ricongiungere i contributi versati nelle diverse casse dei liberi professionisti.
Domanda di ricongiunzione
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla gestione previdenziale presso la quale si intende ricongiungere i contributi versati in altre gestioni e può essere inviata sia dall’interessato che dai suoi superstiti, con l’aiuto della sede Inas Cisl più vicina.
In generale, la possibilità di effettuare la ricongiunzione dei vari periodi può essere esercitata una sola volta. Lo si può fare una seconda volta nei seguenti casi:
- dopo almeno 10 anni dalla prima volta, con almeno 5 anni di contributi per effettivo lavoro;
- al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione in cui è stata utilizzata la precedente ricongiunzione.
Pagamento della ricongiunzione
Dal 2010, la ricongiunzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti è sempre a pagamento.
Il pagamento può avvenire:
- in un’unica soluzione, entro il termine previsto nel provvedimento emesso dall’ente previdenziale;
- a rate, facendone richiesta entro il termine previsto nel provvedimento emesso dall’ente previdenziale.
Il mancato pagamento entro il termine viene considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
La ricongiunzione nella gestione dipendenti pubblici Inps è sempre stata a pagamento.
Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento emesso dall’ente previdenziale il dipendente pubblico dovrà comunicare se vuole:
- pagare in un’unica soluzione;
- rinunciare alla ricongiunzione.
Trascorsi i 90 giorni, la ricongiunzione si intende accettata e iniziano le trattenute mensili sullo stipendio.
In alternativa alla ricongiunzione a pagamento, in particolari condizioni, i contributi versati in più gestioni pensionistiche possono essere sommati ricorrendo ad altre soluzioni completamente gratuite come la totalizzazione, il cumulo e il computo nella gestione separata.
Maggiorazioni contributive
In alcuni casi, i contributi relativi all’attività lavorativa vengono incrementati di un valore “virtuale”. Grazie ai contributi maggiorati, il lavoratore potrà arrivare prima alla pensione e/o aumentarne l’importo.
Beneficiano delle maggiorazioni contributive:
Per controllare se i tuoi contributi sono stati effettivamente versati, per recuperare i contributi mancanti, per capire come “far contare” al meglio i tuoi contributi, chiedi l’aiuto dei nostri esperti.
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Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.