La posizione contributiva di un lavoratore rappresenta un vero e proprio patrimonio costituito da contributi obbligatori derivanti dal lavoro e che può essere arricchito, di anno in anno, anche con i contributi figurativi, volontari e da riscatto.
I contributi Inps devono essere obbligatoriamente versati all’Inps da quando si inizia qualsiasi attività lavorativa e servono a ottenere la pensione al termine della vita professionale.
Le modalità di versamento dei contributi obbligatori cambiano se si è lavoratori dipendenti (anche domestici), autonomi o parasubordinati.
I lavoratori dipendenti sono coloro che prestano attività lavorativa alle dipendenze di altri.
I contributi obbligatori Inps devono essere versati dal datore di lavoro, a fronte della prestazione lavorativa, nella misura del 33% della retribuzione. Sono esclusi alcuni elementi della retribuzione come il trattamento di fine rapporto e i rimborsi a piè di lista.
Nel settore privato, per l’accredito di un contributo settimanale, basta che il dipendente lavori una sola giornata della settimana, purché la retribuzione, utilizzata per il calcolo dei contributi previdenziali, non sia inferiore a un minimale retributivo, cioè un importo minimo fissato annualmente dalla legge.
Questa regola vale anche per i lavoratori con contratto part time, anche verticale ciclico: per avere diritto alla pensione, i contributi sono accreditati per l’intero anno, compresi i periodi non lavorati, fermo restando il rispetto del minimale retributivo.
Per tutti i lavoratori che hanno iniziato a lavorare e per i quali è stata attivata una posizione assicurativa dal 1° gennaio 1996 (ai quali si applica il sistema di calcolo contributivo), i contributi non sono più dovuti oltre un massimale retributivo, cioè oltre un importo massimo fissato annualmente dalla legge.
I lavoratori domestici sono coloro che svolgono esclusivamente le attività necessarie al funzionamento della vita familiare del datore di lavoro (colf, autista, giardiniere, badante, etc.).
Per i lavoratori domestici, i contributi obbligatori versati dal datore di lavoro sono calcolati in base alla effettiva retribuzione oraria.
I contributi sono versati in riferimento a tutti i giorni retribuiti, a tutte le ore effettivamente lavorate, e a quelle relative a periodi di assenza comunque retribuita come maternità, malattia, etc.
I contributi versati garantiscono anche la copertura assicurativa dell’Inail per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
I contributi si pagano tramite i bollettini di conto corrente postale che, in seguito alla denuncia del rapporto di lavoro, l’Inps spedisce direttamente al domicilio del datore di lavoro.
Le scadenze dei pagamenti sono le seguenti:
I lavoratori autonomi, cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sono iscritti alle gestioni speciali dell’Inps.
Questi lavoratori sono tenuti a versare i contributi obbligatori in base al reddito di impresa denunciato nell’anno precedente (acconto) e, poi, nell’anno successivo, in base al reddito dell’anno a cui si riferisce la contribuzione (conguaglio).
I versamenti dei contributi devono essere effettuati in base alle seguenti scadenze:
I lavoratori parasubordinati, iscritti alla gestione separata Inps, sono:
Per i lavoratori parasubordinati il versamento dei contributi obbligatori avviene in percentuale rispetto al reddito percepito per l’attività lavorativa svolta.
L’accredito dei contributi avviene quando i soggetti hanno versato un contributo di importo non inferiore a un determinato valore minimo fissato annualmente dalla legge. Quando la contribuzione annua risulta, invece, di importo inferiore a tale valore minimo, il numero di mesi da accreditare sarà ridotto in proporzione.
Per i collaboratori coordinati e continuativi, per i lavoratori occasionali e i venditori a domicilio, il contributo è in parte a carico del lavoratore e in parte del committente che ha, comunque, l’obbligo del versamento dell’intero importo; per gli associati in partecipazione è in parte a carico dell’imprenditore e in parte a carico dell’associato, mentre i professionisti devono versare l’intero importo.
Dal 1° gennaio 1996, i contributi obbligatori cadono in prescrizione, cioè non possono essere più versati, trascorsi 5 anni dal giorno in cui era previsto il versamento.
Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia versato i contributi, se la denuncia del lavoratore viene effettuata entro i 5 anni, il termine di prescrizione diventa decennale. A seguito della denuncia, l’Inps mette in atto tutti gli accertamenti necessari per il riconoscimento della contribuzione omessa.
I contributi figurativi vengono riconosciuti senza alcun costo – in alcuni casi su richiesta del lavoratore e in altri automaticamente da parte dell’Inps – per determinati eventi durante i quali il lavoratore ha interrotto o sospeso l’attività.
I contributi figurativi sono, in genere, utili sia per raggiungere i requisiti necessari alla pensione che per incrementarne l’importo, con alcune limitazioni riguardo alla pensione anticipata.
I contributi figurativi possono essere riconosciuti dall’ente previdenziale per i periodi di:
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i contributi figurativi sono soltanto quelli accreditabili, su richiesta, per periodi di:
Per i lavoratori parasubordinati sono coperti da contributi figurativi i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità/paternità e quella per congedo parentale. Non è riconosciuto, invece, l’accredito dei periodi di servizio militare.
Chi ha terminato o interrotto l’attività lavorativa, attraverso il versamento dei contributi volontari, può aumentare i propri contributi per raggiungere il requisito per ottenere le varie prestazioni pensionistiche.
Per versare i contributi volontari è necessario fare richiesta di autorizzazione all’Inps.
L’autorizzazione ai versamenti volontari è attiva:
Una volta concessa, l’autorizzazione è sempre valida, ma se si riprende il versamento a distanza di anni, bisognerà chiedere il ricalcolo del versamento.
I versamenti possono essere effettuati anche per i 6 mesi precedenti alla domanda di autorizzazione, se il periodo non è già coperto da altri contributi.
Per essere autorizzati a versare i contributi volontari occorre avere almeno uno dei seguenti requisiti:
Per raggiungere i requisiti necessari a ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari sono validi tutti i tipi di contributi – compresi quelli per cassa integrazione salariale (Cig), tubercolosi, aspettative previste dalla legge 300/70 – mentre quelli riferiti al servizio militare, alla maternità, alla disoccupazione, etc. vengono considerati come periodo neutro, cioè consentono un allungamento dell’arco temporale entro il quale ricercare i contributi.
Non viene autorizzato al versamento dei contributi volontari chi, alla data della domanda è:
Possono essere, invece, autorizzati al versamento dei contributi volontari i titolari di assegno di invalidità da lavoro che non prestano attività lavorativa.
I versamenti volontari non possono essere effettuati per i periodi in cui dovrebbero essere versati i contributi obbligatori e per i periodi coperti da contributi figurativi.
Per capire come si calcolano i contributi volontari bisogna distinguere tra lavoratori dipendenti e autonomi.
Il pagamento dei contributi volontari deve essere effettuato con bollettini postali, inviati dall’Inps al lavoratore, entro il trimestre successivo a quello a cui si riferiscono i contributi:
Se il versamento viene effettuato in ritardo, o in maniera non corretta, i contributi vengono automaticamente rimborsati e il trimestre resta scoperto da contribuzione.
La richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari può essere inviata rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
I lavoratori parasubordinati possono essere autorizzati a versare i contributi volontari se in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Non viene autorizzato al versamento dei contributi volontari il lavoratore parasubordinato che:
La richiesta di autorizzazione ai versamenti volontari può essere inviata rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
I contributi da riscatto sono quelli versati, a pagamento, per particolari periodi non coperti da contribuzione. Equivalgono ai contributi obbligatori sia per raggiungere i requisiti necessari alla pensione che per incrementarne l’importo e si collocano temporalmente nel periodo a cui si riferiscono effettivamente.
Il pagamento del riscatto è a carico del lavoratore o, in certi casi, del datore di lavoro.
È possibile effettuare un riscatto parziale dei periodi interessati.
I lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (compresi gli autonomi) e i loro superstiti possono riscattare gli anni del corso legale di laurea, a prescindere dalla qualifica e dalle mansioni svolte.
Non sono riscattabili:
Il riscatto della laurea è possibile anche per i periodi di studio compiuti all’estero purché la laurea, conseguita in altro Paese, venga riconosciuta o abbia comunque valore legale in Italia.
Dal 2008, il riscatto della laurea può essere effettuato anche da chi non ha ancora iniziato a lavorare.
I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata possono richiedere il riscatto di periodi di frequenza ai corsi universitari conclusi con l’acquisizione della laurea, purché successivi al 31 marzo 1996.
I lavoratori degli enti locali e della sanità possono chiedere il riscatto dei seguenti corsi, solo se richiesti per il posto ricoperto:
È possibile il riscatto di alcuni corsi di studio (assistente sociale, tecnico di audiometria, ex Isef, etc.), se i titoli risultano indispensabili per l’assunzione o per la progressione di carriera.
Inoltre, dal 1997, è possibile riscattare corsi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro, se finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze professionali, richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione di carriera qualora, se previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato.
Possono essere riscattati i titoli rilasciati dagli istituti di Alta formazione artistica e musicale (Afam), conseguiti a partire dall’anno accademico 2005-2006. Per il personale statale, è possibile riscattare il diploma dell’accademia delle belle arti.
I lavoratori del comparto statale possono chiedere il riscatto dei seguenti periodi:
I lavoratori parasubordinati possono richiedere il riscatto nella gestione separata di corsi di studio svolti in parte prima e in parte dopo il 31 marzo 1996 (si può riscattare il periodo successivo al 31 marzo 1996 e, eventualmente, il periodo precedente in un’altra gestione pensionistica).
Il datore di lavoro che non ha versato, in tutto o in parte, i contributi obbligatori e che non può più versarli perché, essendo trascorsi 5 anni, si sono ormai prescritti, può chiedere all’Inps di attivare, a pagamento, la rendita vitalizia.
Il riscatto dei contributi non versati dal datore di lavoro può essere chiesto anche dal lavoratore o dai suoi superstiti. In questo caso il lavoratore deve fornire prove certe dell’esistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e della retribuzione percepita.
Dal 1997 i lavoratori dipendenti privati possono chiedere il riscatto dei contributi per i periodi:
I lavoratori degli enti locali e della sanità possono chiedere il riscatto di:
I lavoratori del comparto statale possono chiedere il riscatto di:
I lavoratori parasubordinati possono richiedere il riscatto nella gestione separata di eventuali periodi di collaborazione coordinata e continuativa prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata (1° aprile 1996 per chi non è iscritto ad altra forma di previdenza, 30 giugno 1996 per chi è già pensionato o è iscritto anche ad altre gestioni).
Possono essere riscattati periodi di attività documentati, privi di qualsiasi copertura contributiva.
Possono essere riscattati solo i periodi di lavoro all’estero (per i quali non sono stati versati i contributi), svolti in Stati non legati all’Italia da convenzioni, o in Stati convenzionati che non riconoscono copertura assicurativa per determinate tipologie di attività lavorativa.
Il personale del comparto statale può chiedere il riscatto dei periodi di lavoro all’estero che non possono essere utilizzati per raggiungere il diritto a pensione attraverso ricongiunzione o totalizzazione.
Per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti al 27 aprile 2001, i periodi non coperti da contributi, relativi al congedo parentale per maternità (compresi quelli di malattia del bambino), collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati per un massimo di 5 anni, se il lavoratore, al momento della domanda, ha complessivamente almeno 5 anni di contributi, versati durante l’attività lavorativa subordinata.
La domanda di riscatto può essere presentata rivolgendosi alla sede Inas Cisl più vicina.
Il lavoratore che ha contributi versati in vari enti previdenziali, può chiederne la ricongiunzione, cioè l’unificazione a pagamento per ottenere un’unica pensione.
In sostanza, tutti i contributi presenti nelle varie gestioni vengono trasferiti nella gestione presso cui il lavoratore richiede la ricongiunzione.
Non è possibile ricongiungere ad altra gestione la contribuzione versata nella gestione separata e viceversa.
I contributi da ricongiunzione equivalgono ai contributi obbligatori.
È possibile chiedere la ricongiunzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti (Fpld) della contribuzione versata:
È possibile chiedere la ricongiunzione in gestioni diverse dall’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei contributi versati:
La ricongiunzione è possibile sia per chi attualmente è un libero professionista, sia per chi lo è stato in passato e oggi è lavoratore dipendente o autonomo.
È possibile la ricongiunzione dei contributi versati all‘Inps presso le casse dei liberi professionisti e viceversa. Inoltre si possono ricongiungere i contributi versati nelle diverse casse dei liberi professionisti.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla gestione previdenziale presso la quale si intende ricongiungere i contributi versati in altre gestioni e può essere inviata sia dall’interessato che dai suoi superstiti, con l’aiuto della sede Inas Cisl più vicina.
In generale, la possibilità di effettuare la ricongiunzione dei vari periodi può essere esercitata una sola volta. Lo si può fare una seconda volta nei seguenti casi:
Dal 2010, la ricongiunzione nel Fondo pensione lavoratori dipendenti è sempre a pagamento.
Il pagamento può avvenire:
Il mancato pagamento entro il termine viene considerato come rinuncia alla ricongiunzione.
La ricongiunzione nella gestione dipendenti pubblici Inps è sempre stata a pagamento.
Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento emesso dall’ente previdenziale il dipendente pubblico dovrà comunicare se vuole:
Trascorsi i 90 giorni, la ricongiunzione si intende accettata e iniziano le trattenute mensili sullo stipendio.
In alternativa alla ricongiunzione a pagamento, in particolari condizioni, i contributi versati in più gestioni pensionistiche possono essere sommati ricorrendo ad altre soluzioni completamente gratuite come la totalizzazione, il cumulo e il computo nella gestione separata.
In alcuni casi, i contributi relativi all’attività lavorativa vengono incrementati di un valore “virtuale”. Grazie ai contributi maggiorati, il lavoratore potrà arrivare prima alla pensione e/o aumentarne l’importo.
Beneficiano delle maggiorazioni contributive:
Per controllare se i tuoi contributi sono stati effettivamente versati, per recuperare i contributi mancanti, per capire come “far contare” al meglio i tuoi contributi, chiedi l’aiuto dei nostri esperti.
Verificare che la posizione contributiva sia a posto è importante per andare in pensione senza pensieri. Richiedi il tuo estratto contributivo Inps nei nostri uffici oppure online su Inas Digital, il canale che ti permette di gestire le tue richieste comodamente da casa, senza file, con il supporto degli esperti del tuo patronato Inas Cisl. Attiva ora la richiesta online di estratto contributivo.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.