L’indennità di malattia sostituisce la retribuzione, per i lavoratori dipendenti e gli apprendisti, durante le assenze per malattia per le quali si è impossibilitati – totalmente o parzialmente – a lavorare.
L’indennità di malattia è riconosciuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.
Si ha diritto all‘indennità di malattia:
Nei casi di assenza per malattia, il lavoratore deve:
Se l’assenza nelle fasce orarie di reperibilità è legata a patologie e situazioni particolarmente gravi come, ad esempio, quelle che richiedono terapie salvavita, il lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non è tenuto a rispettarle.
Per la maggior parte dei settori lavorativi, l’importo dell’indennità di malattia è pari:
I contratti collettivi di lavoro prevedono quasi sempre che le percentuali siano integrate dal datore di lavoro, fino a garantire il 100% della normale retribuzione.
Per i primi 3 giorni di assenza dal lavoro, l’indennità di malattia è a carico del datore di lavoro. Dal 4° giorno in poi, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro ma è a carico dell’Inps.
L’indennità di malattia è invece pagata direttamente dall’Inps per:
L’indennità di malattia spetta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
L’indennità di malattia spetta al lavoratore che:
L’indennità di malattia è riconosciuta per un massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (61 giorni nell’anno solare) e per un periodo non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, a esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni.
L’indennità di malattia è calcolata applicando le seguenti percentuali all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno in cui ha avuto inizio la malattia:
Nei casi di assenza per malattia, il lavoratore deve:
Per ottenere l’indennità di malattia il lavoratore può rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina per presentare la domanda.
Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, i periodi di malattia, certificata come legata a cure per malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportano una inabilità lavorativa temporanea del 100%, prevedono un trattamento uguale a quello previsto per la degenza ospedaliera.
In sostanza, cambiano i tempi per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda per ottenere l’indennità di malattia, la durata della tutela (da un massimo di 61 giorni annui a un massimo di 180 giorni annui) e l’ammontare del trattamento economico.
Se il lavoratore è vittima di una malattia o di un infortunio così grave da impedirgli di lavorare per oltre 60 giorni, può sospendere il versamento dei contributi e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di 2 anni, trascorsi i quali è tenuto a pagare quanto maturato in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.
Per presentare la domanda di indennità di malattia rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.
I lavoratori iscritti alla gestione separata, non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno diritto a una indennità in caso di ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private, accreditate dal servizio sanitario nazionale oppure presso strutture ospedaliere estere da questo autorizzate o riconosciute.
L’indennità di malattia per ricovero ospedalierospetta al lavoratore che:
L’indennità di malattia,in questo caso, spetta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare ed è calcolata applicando le seguenti percentuali sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno solare nel quale ha avuto inizio l’evento:
Per ottenere l’indennità di malattia, entro 180 giorni dalla data in cui è stato dimesso dall’ospedale, il lavoratore può rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina per presentare la domanda, corredata della certificazione medica che attesta il ricovero.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.