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Indennità di malattia

09/01/2019

Indennità di malattia per i lavoratori dipendenti: che cos’è e come funziona

L’indennità di malattia sostituisce la retribuzione, per i lavoratori dipendenti e gli apprendisti, durante le assenze per malattia per le quali si è impossibilitati – totalmente o parzialmente – a lavorare.

L’indennità di malattia è riconosciuta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Si ha diritto all‘indennità di malattia:

  • fin dal primo giorno di lavoro;
  • per tutta la durata del rapporto di lavoro;
  • per 60 giorni successivi alla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro (in tal caso l’importo è ridotto a 2/3 della misura normale).

Indennità di malattia: cosa deve fare il lavoratore?

Nei casi di assenza per malattia, il lavoratore deve:

  • recarsi dal proprio medico curante che invierà direttamente all’Inps il certificato medico; in caso di ricovero,  lo rilascerà la struttura sanitaria;
  • rimanere presso il domicilio indicato nel certificato medico, per l’eventuale controllo fiscale, per tutti i giorni di durata della malattia:
    • lavoratori del settore privato – dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19;
    • lavoratori del pubblico impiego – dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Se l’assenza nelle fasce orarie di reperibilità è legata a patologie e situazioni particolarmente gravi come, ad esempio, quelle che richiedono terapie salvavita, il lavoratore dipendente, sia privato che pubblico, non è tenuto a rispettarle.

Indennità di malattia: l’importo

Per la maggior parte dei settori lavorativi, l’importo dell’indennità di malattia è pari:

  • al 50% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio della malattia, per i primi 20 giorni;
  • al 66,66% della retribuzione media giornaliera del mese precedente all’inizio della malattia, per i giorni successivi al 20°.

I contratti collettivi di lavoro prevedono quasi sempre che le percentuali siano integrate dal datore di lavoro, fino a garantire il 100% della normale retribuzione.

Per i primi 3 giorni di assenza dal lavoro, l’indennità di malattia è a carico del datore di lavoro. Dal 4° giorno in poi, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro ma è a carico dell’Inps.

L’indennità di malattia è invece pagata direttamente dall’Inps per:

  • lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati;
  • lavoratori assunti con contratto a tempo determinato che hanno effettuato meno di 31 giorni di lavoro nei 12 mesi precedenti all’evento morboso, oppure che hanno svolto un periodo di lavoro inferiore ai periodi di malattia;
  • lavoratori disoccupati o sospesi senza trattamento di Cassa integrazione guadagni (Cig);
  • lavoratori dipendenti da impresa in procedura di fallimento.

Indennità di malattia per iscritti alla gestione separata

Indennità di malattia per i lavoratori iscritti alla gestione separata: come funziona

L’indennità di malattia spetta anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata, non pensionati e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L’indennità di malattia spetta al lavoratore che:

  • ha almeno 3 mesi di contributi accreditati nei 12 mesi che precedono l’inizio della malattia;
  • nei 3 mesi, ha avuto un reddito individuale, con contributi versati nella gestione separata, non superiore al 70% del massimale contributivo rivalutato ogni anno.

L’indennità di malattia è riconosciuta per un massimo di giorni pari a 1/6 della durata complessiva del rapporto di lavoro (61 giorni nell’anno solare) e per un periodo non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare, a esclusione delle malattie di durata inferiore a 4 giorni.

Indennità di malattia per iscritti alla gestione separata: l’importo

L’indennità di malattia è calcolata applicando le seguenti percentuali all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno in cui ha avuto inizio la malattia:

  • 4% se risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contributi;
  • 6% se risultano accreditati da 5 a 8 mesi di contributi;
  • 8% se risultano accreditati da 9 a 12 mesi di contributi.

Indennità di malattia per iscritti alla gestione separata: cosa deve fare il lavoratore?

Nei casi di assenza per malattia, il lavoratore deve:

  • recarsi dal proprio medico curante che invierà direttamente all’Inps il certificato medico;
  • rimanere presso il domicilio indicato nel certificato medico, per l’eventuale controllo fiscale, per tutti i giorni di durata della malattia dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

Per ottenere l’indennità di malattia il lavoratore può rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina per presentare la domanda.

Indennità di malattia per iscritti alla gestione separata: malattie oncologiche e gravi patologie croniche

Per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata, i periodi di malattia, certificata come legata a cure per malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative o che comunque comportano una inabilità lavorativa temporanea del 100%, prevedono un trattamento uguale a quello previsto per la degenza ospedaliera.

In sostanza, cambiano i tempi per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda per ottenere l’indennità di malattia, la durata della tutela (da un massimo di 61 giorni annui a un massimo di 180 giorni annui) e l’ammontare del trattamento economico.

Indennità di malattia per iscritti alla gestione separata: versamenti dei contributi in caso di malattia o infortunio grave

Se il lavoratore è vittima di una malattia o di un infortunio così grave da impedirgli di lavorare per oltre 60 giorni, può sospendere il versamento dei contributi e dei premi assicurativi per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino a un massimo di 2 anni, trascorsi i quali è tenuto a pagare quanto maturato in un numero di rate mensili pari a 3 volte i mesi di sospensione.

Per presentare la domanda di indennità di malattia rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

Indennità di malattia per ricovero ospedaliero per iscritti alla gestione separata

I lavoratori iscritti alla gestione separata, non pensionati e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, hanno diritto a una indennità in caso di ricovero ospedaliero, in strutture pubbliche o private, accreditate dal servizio sanitario nazionale oppure presso strutture ospedaliere estere da questo autorizzate o riconosciute.

L’indennità di malattia per ricovero ospedalierospetta al lavoratore che:

  • ha almeno 3 mesi di contributi accreditati nei 12 mesi che precedono l’inizio del ricovero;
  • nell’anno solare che precede l’inizio del ricovero, ha avuto un reddito individuale, con contributi versati nella gestione separata, non superiore al 70% del massimale contributivo rivalutato ogni anno.

L’indennità di malattia,in questo caso, spetta per un massimo di 180 giorni nell’anno solare ed è calcolata applicando le seguenti percentuali sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno solare nel quale ha avuto inizio l’evento:

  • 8% se risultano accreditati da 3 a 4 mesi di contributi;
  • 12% se risultano accreditati da 5 a 8 mesi di contributi;
  • 16% se risultano accreditati da 9 a 12 mesi di contributi. 

Per ottenere l’indennità di malattia, entro 180 giorni dalla data in cui è stato dimesso dall’ospedale, il lavoratore può rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina per presentare la domanda, corredata della certificazione medica che attesta il ricovero.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

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