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Pensioni quota 100 e opzione donna

20/01/2020

Pensioni quota 100: a chi spettano


Le pensioni quota 100, sperimentali tra il 2019 e il 2021, spettano agli iscritti alle seguenti gestioni previdenziali obbligatorie gestite dall’Inps:

  • assicurazione generale obbligatoria (Fondo pensione lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e gestione separata;
  • forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Ferrovie);
  • forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Enpals, ex fondi speciali Inps).

Per le pensioni quota 100 è necessario avere:

  • almeno 62 anni di età;
  • almeno 38 anni di contributi.

Se si è iscritti a più gestioni previdenziali e non si ha la pensione da una di queste, l’anzianità contributiva per quota 100 si può raggiungere anche col cumulo gratuito, sommando cioè i contributi maturati nelle varie gestioni.

Non può avere la pensione quota 100:

  • chi ha l’isopensione o l’assegno straordinario;
  • personale militare delle forze armate;
  • personale di polizia e polizia penitenziaria;
  • personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • personale della guardia di finanza.

Non può essere utilizzata per quota 100 la contribuzione presente presso:

  • le casse dei liberi professionisti;
  • l’Inpgi;
  • l’Enasarco;
  • il Fondo clero.

Quota 100: quando parte

Le decorrenze cambiano in base al settore lavorativo:

  • privato – 1° aprile 2019 con requisiti maturati al 31 dicembre 2018; con requisiti maturati dal 1° gennaio 2019, dopo 3 mesi;
  • pubblico – 1° agosto 2019 con requisiti maturati al 29 gennaio 2019; con requisiti maturati dal 30 gennaio 2019, dopo 6 mesi. Per il personale della Scuola e Afam la decorrenza è il 1° settembre/1° novembre con requisiti maturati entro il 31 dicembre dell’anno di accesso alla pensione.

I dipendenti pubblici devono presentare la domanda di collocamento a riposo con un preavviso di 6 mesi.

Le amministrazioni pubbliche non possono collocare a riposo d’ufficio i dipendenti che hanno maturato i requisiti previsti per quota 100.

Quota 100 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, dalla decorrenza e fino al raggiungimento dell’età pensionabile. È invece cumulabile con i redditi da lavoro autonomo occasionale, fino a 5.000 € lordi annui.

Pensioni quota 100: si può continuare a lavorare?

Per chi sceglie di andare in pensione con quota 100, è fondamentale sapere che questa formula di anticipo pensionistico non è cumulabile con tutti i redditi derivanti dal lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato.
Le pensioni quota 100 sono cumulabili esclusivamente con i redditi da lavoro autonomo occasionale fino a un massimo di 5.000 € lordi all’anno.

Pensioni quota 100: quando la pensione viene sospesa

L’incumulabilità delle pensioni quota 100 con i redditi in questione vale per il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione dell’età per la pensione di vecchiaia.
Chi ottiene, in questo periodo, redditi che derivano da lavoro dipendente o autonomo – svolto anche all’estero – si vedrà sospendere la pensione con quota 100 per l’anno in cui i redditi sono stati prodotti. Questo non accade, invece, se i redditi ottenuti dopo la decorrenza della pensione sono riferiti ad attività svolte in periodi precedenti.

Pensioni quota 100: quando si può avere la pensione e un reddito da lavoro

La pensione quota 100 è cumulabile fino a 5.000 € con i redditi ottenuti grazie al lavoro autonomo occasionale, cioè nel caso di prestazioni lavorative:

  • non continue e durature;
  • non coordinate dal committente e svolte al di fuori dell’azienda o del ciclo produttivo;
  • pagate con ritenuta d’acconto;
  • escluse dall’obbligo contributivo alla gestione separata, fino a 5.000 €.

Il superamento del limite di 5.000 € lordi all’anno, a prescindere dal numero dei committenti delle prestazioni occasionali, comporta la sospensione della pensione per l’intero anno di produzione del reddito.

Di conseguenza i titolari di pensione devono comunicare immediatamente all’Inps lo svolgimento di:

  • attività lavorativa, diversa da quella autonoma occasionale da cui deriva un reddito anche inferiore a 5.000 €;
  • attività autonoma occasionale da cui deriva, anche solo in previsione, un reddito superiore a 5.000 € lordi all’anno.

L’Inps potrà, così, procedere alla sospensione della pensione, recuperando eventuali rate corrisposte indebitamente.

Opzione donna

Opzione donna è una formula di pensionamento anticipato riservata alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre del 2019, avevano:

  • anzianità contributiva minima di 35 anni;
  • 58 anni di età, se dipendenti, o 59 anni di età, se autonome.

Per chi sceglie di andare in pensione con opzione donna, il sistema di calcolo utilizzato è quello contributivo.
La pensione decorre, a partire dalla data di raggiungimento dei requisiti, dopo 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome.

In base al tuo profilo previdenziale, i nostri esperti potranno aiutarti a chiarirti le idee e darti indicazioni precise sulla tua prospettiva pensionistica, così potrai fare una scelta consapevole e serena per il tuo futuro.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

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