Il minore straniero presente in Italia ha diritto all’istruzione obbligatoria. Chi soggiorna in Italia con un permesso per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico e protezione sussidiaria o motivi religiosi, può iniziare o continuare gli studi in Italia.
È anche possibile richiedere un permesso di soggiorno per ricerca scientifica o per volontariato.
La durata del permesso di soggiorno per studio non potrà essere inferiore al periodo di frequenza del corso di studio o formazione, anche pluriennale, ed è vincolata alla verifica annuale legata al profitto.
Chi è interessato a frequentare l’università in Italia può presentare domanda di iscrizione presso la Rappresentanza italiana nel proprio Paese. Una volta verificati i requisiti, viene rilasciato il visto per motivi di studio necessario per richiedere il relativo permesso di soggiorno in Italia.
Gli stranieri in Italia in possesso del permesso di soggiorno per studio possono svolgere, per il periodo di validità dello stesso, attività lavorative subordinate per non più di 20 ore settimanali, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
Gli studenti stranieri che conseguono il diploma di laurea triennale, la laurea specialistica, il dottorato o il master universitario di 1° o 2° livello, possono chiedere – se sono in possesso di permesso di soggiorno per studio valido – la conversione per motivi di lavoro (subordinato o autonomo), senza tenere conto delle quote previste dal “decreto flussi”. In assenza di occupazione possono iscriversi al centro per l’impiego per un periodo non superiore a 12 mesi e chiedere un permesso per attesa occupazione.
Il titolare di permesso di soggiorno per studio, che non è in possesso dei titoli sopra riportati, può chiedere la conversione del permesso per motivi di lavoro (subordinato o autonomo) – se in possesso di permesso di soggiorno per studio valido – in base alle quote stabilite dal decreto flussi.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.