Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: che cos’è
Se l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale da cui è affetto il lavoratore gli impediscono di riprendere l’attività lavorativa, l’Inail può riconoscere al lavoratore un’inabilità temporanea assoluta per cui è prevista un’indennità economica.
Infatti, nel caso in cui il danno a seguito di infortunio o malattia professionale comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni, l’Inail è tenuto a pagare al lavoratore un’indennità giornaliera per mancata retribuzione, che viene erogata per tutto il periodo dell’inabilità temporanea assoluta dal lavoro, compresi i giorni festivi e fino alla guarigione clinica.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: la durata
L’indennizzo è pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno, e al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica del lavoratore.
La retribuzione media giornaliera va calcolata – in via generale – in base a quella effettivamente corrisposta nei 15 giorni precedenti l’infortunio o la denuncia della malattia professionale. Inoltre, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della stessa per i successivi 3 giorni, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi.
L’indennità cessa a partire dal giorno in cui, secondo il giudizio del medico, il lavoratore è in grado di riprendere il proprio lavoro.
Rendita Inail: che cos’è
A chi ha subìto infortuni sul lavoro o contratto malattia professionale (per eventi successivi al 25 luglio 2000) riportando un danno valutato tra il 16% e il 100%, l’Inail riconosce una rendita vitalizia.
La rendita spetta dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta. Se il danno non ha comportato l’assenza dal lavoro o l’assenza non ha superato i 3 giorni, il pagamento della rendita parte dal giorno successivo a quello dell’infortunio o a quello di manifestazione della malattia professionale (cioè dalla data del certificato che attesta che la malattia è causata dal lavoro).
Per gli eventi denunciati prima del 25 luglio 2000, l’Inail ha erogato la rendita vitalizia per le menomazioni che presentavano un grado di inabilità permanente compreso tra l’11 e il 100%.
Danno biologico: il calcolo dell’indennizzo
Se dall’infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale deriva una percentuale di menomazione compresa tra il 6% e il 15%, l’indennizzo del danno biologico – cioè la lesione dell’integrità psicofisica valutabile da parte del medico legale – avviene attraverso il pagamento di una somma liquidata in un’unica soluzione. Il calcolo del danno biologico viene determinato in base alla tabella di indennizzo che tiene conto del sesso, dell’età e del grado di menomazione subita.
Rendita Inail ai superstiti e assegno funerario
Se il lavoratore vittima di infortunio sul lavoro o malattia professionale muore per le conseguenze dell’incidente o della patologia da lavoro, ai superstiti viene riconosciuta una rendita, calcolata sulla base della retribuzione annua percepita in vita dal lavoratore.
Hanno diritto alla rendita ai superstiti:
- coniuge, nella misura del 50%;
- ciascun figlio (legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, adottivo), nella misura del 20%;
- ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, nella misura del 40%;
- genitori naturali o adottivi a carico (in mancanza di coniuge e figli) , nella misura del 20%;
- fratelli e sorelle conviventi a carico, nella misura del 20%.
Mentre per il coniuge non è necessario alcun requisito per ottenere la rendita, per le altre categorie devono essere rispettate particolari condizioni. Per quanto riguarda i figli:
- fino al 18° anno di età, la quota spetta a tutti i figli;
- fino al 21° anno di età i figli devono frequentare la scuola media superiore, vivere a carico e non avere un lavoro retribuito;
- fino al 26° anno di età, i figli devono frequentare un corso di laurea (non fuoricorso), vivere a carico e non avere un lavoro retribuito;
- maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l’inabilità;
- totalmente inabili: fino alla morte.
In caso di decesso del lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale viene riconosciuto anche un assegno funerario Inail, come contributo alle spese sostenute in occasione del funerale del lavoratore.
L’assegno funerario Inail spetta al coniuge o, in mancanza, ai figli o, in mancanza, agli ascendenti o, in mancanza, ai collaterali, se hanno i requisiti per fruire delle rendite ai superstiti. In mancanza dei predetti aventi diritto, l’assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte.
Speciale assegno continuativo mensile Inail
Nel caso in cui il lavoratore titolare di rendita per infortunio sul lavoro o dalla malattia professionale muoia per cause che non dipendono dall’incidente o dalla patologia da lavoro, ai superstiti spetta lo speciale assegno continuativo mensile Inail. I requisiti per ricevere la prestazione sono:
- grado di inabilità permanente non inferiore al 65%, per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate fino al 31 dicembre 2006;
- grado di inabilità non inferiore al 48% per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a partire dal 1° gennaio 2007.
Hanno diritto allo speciale assegno continuativo mensile Inail il coniuge e i figli, a condizione che non percepiscano rendite, prestazioni economiche previdenziali o altri redditi (escluso quello dell‘abitazione) di importo pari o superiore a quello dell’assegno speciale.
Le misure percentuali vengono applicate all’importo della rendita diretta percepita in vita dal titolare e sono:
- coniuge fino alla morte o al nuovo matrimonio, nella misura del 50%;
- ciascun figlio fino al 18° anno di età, nella misura del 20%;
- ciascun figlio fino al 21° anno di età, che frequenta la scuola media superiore, vive a carico e non ha un lavoro retribuito, nella misura del 20% ;
- ciascun figlio, non oltre il 26° anno di età, che frequenta un corso di laurea (non fuoricorso), vive a carico e non ha un lavoro retribuito, nella misura del 20%;
- ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, nella misura del 40%;
- ciascun figlio inabile, finché dura l’inabilità, nella misura del 50%.
Se la somma totale degli assegni che spettano ai superstiti supera l’ammontare della rendita diretta, gli importi vengono proporzionalmente adeguati.
Assegno di incollocabilità Inail
Il lavoratore che ha subìto un infortunio sul lavoro o contratto una malattia professionale e che non può essere collocato in alcun settore lavorativo a causa delle menomazioni riportate ha diritto all’assegno di incollocabilità Inail.
Si tratta di una prestazione economica che spetta ai lavoratori che non hanno ancora compiuto 65 anni e che sono:
- per gli eventi denunciati fino al 31 dicembre 2006 – titolari di rendita Inail, con grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge;
- per gli eventi denunciati dal 1° gennaio 2007 – titolari di rendita con grado di danno biologico superiore al 20%, e di età non superiore ai limiti pensionabili stabiliti per legge.
Rendita Inail di passaggio per silicosi e asbestosi
Il lavoratore affetto da silicosi o asbestosi che, per evitare l’aggravamento della patologia, abbandona la lavorazione causa dell’insorgenza della malattia, ha diritto – con un grado di menomazione permanente tra l’1% e il 60% (dal 1° gennaio 2007) – alla rendita Inail di passaggio, a partire dalla data di effettivo abbandono dell’attività nociva.
La rendita Inail di passaggio viene erogata per 1 anno, indipendentemente dalle prestazioni e dalle indennità che possono spettare al lavoratore per la riduzione delle sue capacità lavorative.
La rendita Inail di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di 1 anno, entro 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.
Rendita Inail di passaggio per silicosi e asbestosi: l’importo
La rendita Inail di passaggio per silicosi e asbestosi varia in base alla situazione occupazionale del lavoratore:
- in caso di disoccupazione, dopo l’abbandono della lavorazione nociva, l’importo della rendita Inail di passaggio è pari ai 2/3 della retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono dell’attività lavorativa che ha causato la patologia;
- in caso di occupazione in lavorazione diversa, l’importo della rendita Inail di passaggio è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione e quella percepita per la nuova lavorazione.
Assegno Inail per assistenza personale e continuativa
Se il lavoratore ha riportato gravi conseguenze in seguito all’infortunio sul lavoro o alla malattia professionale, può richiedere all’Inail l’assegno per assistenza personale e continuativa, che viene concesso a chi presenta una delle seguenti menomazioni (a seguito di eventi denunciati dopo il 1° gennaio 2007):
- riduzione dell’acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm), o più grave;
- perdita di 9 dita delle mani, compresi i 2 pollici;
- lesioni del sistema nervoso centrale che hanno prodotto paralisi totale flaccida dei 2 arti inferiori;
- amputazione bilaterale degli arti inferiori (di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro all’altezza del collo del piede o al di sopra, oppure all’altezza del collo del piede o al di sopra, quando è impossibile l’applicazione di protesi);
- perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se è possibile l’applicazione di protesi;
- perdita di un arto superiore e di un arto inferiore (sopra il terzo inferiore, rispettivamente, del braccio e della coscia, oppure sopra il terzo inferiore, rispettivamente, dell’avambraccio e della coscia);
- alterazione delle facoltà mentali che apportano gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- malattie o infermità che rendono necessaria la continua, o quasi continua, degenza a letto.
Protesi e ausili Inail
Se il lavoratore, a causa di traumi da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, subisce la perdita di funzioni o di parti del corpo, l’Inail fornisce protesi e ausili tecnici e coinvolge il lavoratore in un programma di riabilitazione, finalizzato al reinserimento lavorativo e nella vita familiare e relazionale.
Cure termali e soggiorni climatici Inail
Il lavoratore vittima di infortunio o malattia professionale può sottoporsi a trattamenti termali o cure riabilitative, se il medico curante lo ritiene opportuno.
Ne hanno diritto:
In tal caso, l’Inail provvede a:
- rimborsare le spese sostenute all’invalido e all’eventuale accompagnatore per:
- il viaggio di andata e ritorno per l’effettuazione delle cure;
- il soggiorno in albergo convenzionato;
- pagare l’indennità per inabilità temporanea assoluta o l’integrazione della rendita diretta, solo nei casi in cui il trattamento termale non può essere rinviato.
Il ciclo di cura ha una durata di 15 giorni, mentre per i soggiorni climatici è di massimo 20 giorni.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.