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Decreto Sostegni: cosa prevede e per chi

26/03/2021

Decreto Sostegni: bonus

Per i lavoratori danneggiati dall’epidemia nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 è prevista una indennità una tantum di 2.400 €.

Decreto Sostegni: a chi spettano i bonus

I bonus previsti dal decreto Sostegni spettano a varie categorie di persone:

  1. chi ha già percepito le indennità previste dai precedenti decreti, a causa della perdita del lavoro o della riduzione di attività.
  2. b) lavoratori:
  • stagionali, compresi quelli in somministrazione, del turismo e stabilimenti termali;
  • stagionali di settori diversi dal turismo;
  • dipendenti a termine del settore turismo;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali senza partita Iva e privi di contratto, iscritti alla gestione separata;
  • venditori a domicilio iscritti alla gestione separata;
  • iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

I bonus non concorrono alla formazione del reddito imponibile fiscalmente e non sono cumulabili tra di loro, né con le pensioni, ad eccezione dell’assegno di invalidità.

Chi non ha beneficiato delle precedenti indennità deve fare domanda entro aprile 2021. Al momento l’Inps deve ancora fornire i dettagli operativi per l’invio della richiesta.

Decreto Sostegni: novità per la Naspi

Per le Naspi riconosciute fra il 23 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021 non viene richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.

Decreto Sostegni: reddito di cittadinanza

Per quest’anno, per chi ha il reddito di cittadinanza e ottiene uno o più contratti di lavoro a tempo determinato fino a 10.000 €, il sostegno non viene tolto ma sospeso per la durata del rapporto di lavoro, e comunque non oltre i 6 mesi.

Decreto Sostegni: reddito di emergenza

Reddito di emergenza: a chi spetta

I requisiti per ottenere le tre ulteriori quote (marzo, aprile e maggio) di reddito di emergenza (Rem) restano più o meno invariati:

  • chi fa la domanda deve risiedere in Italia;
  • la famiglia deve avere:
    • Isee inferiore a 15.000 €;
    • patrimonio mobiliare riferito al 2020 entro il limite stabilito dal decreto;
    • reddito del mese di febbraio al di sotto dell’importo di Rem mensile spettante.

Inoltre, è necessario che nessun membro del nucleo familiare sia titolare di:

  • pensione diretta o indiretta (a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dal decreto Sostegni;
  • di reddito o pensione di cittadinanza;
  • stipendio da altro contratto di lavoro dipendente con retribuzione superiore al Rem.

È possibile presentare la domanda di reddito di emergenza entro il 30 aprile 2021.

Per i nuclei familiari che vivono in affitto, la soglia reddituale di accesso è aumentata di una mensilità del canone di affitto, come dichiarato per la compilazione dell’Isee.

I nuclei che occupano abusivamente un immobile, quindi privi della residenza, in presenza di minori o di persone meritevoli di tutela (come soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora), possono autocertificare la residenza per il periodo dell’emergenza.

Reddito di emergenza per i disoccupati: come funziona

Il reddito di emergenza (Rem) viene riconosciuto per 3 mesi a chi – tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 – ha terminato il periodo di disoccupazione con Naspi o dis-coll e non ha un lavoro subordinato o di collaborazione né la pensione.

Queste persone – che devono essere in possesso di un Isee in corso di validità (ordinario o corrente) inferiore a 30.000 € –  possono accedere al reddito di emergenza anche se non hanno i requisiti reddituali e patrimoniali previsti normalmente per ottenere il Rem. In questo caso l’importo è di 400 € per ciascuno dei 3 mesi.

Non hanno diritto a questa formula del reddito di emergenza i lavoratori disoccupati che sono titolari di:

  • indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dal decreto Sostegni;
  • rapporto di lavoro subordinato attivo al 23 marzo 2021, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, nessun membro del nucleo familiare deve essere titolare di:

  • reddito o pensione di cittadinanza;
  • indennità per lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport, previste dal decreto Sostegni.

Decreto Sostegni: bonus per gli sportivi

I lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso

  • Coni;
  • Cip;
  • federazioni sportive nazionali;
  • discipline sportive associate;
  • enti di promozione sportiva;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche

che hanno cessato (entro il 30 dicembre 2020 senza rinnovo), ridotto o sospeso la loro attività, a seguito della pandemia, hanno diritto a una indennità erogata dalla società Sport e Salute.

L’indennità varia dai 1.200 € ai 3.600 € a seconda dell’entità dei redditi da attività sportiva riferiti al 2019 e non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscalmente.

Questo supporto per gli sportivi non è riconosciuto se il lavoratore ha già:

  • reddito da lavoro autonomo o dipendente;
  • pensione (tranne nel caso di assegno ordinario di invalidità);
  • reddito di cittadinanza o di emergenza;
  • indennità previste dai precedenti decreti legge.

Decreto Sostegni: le tutele per i lavoratori fragili

Fino al 30 giugno 2021 si applicheranno ancora le misure a tutela dei lavoratori dipendenti considerati fragili, sia nel settore pubblico che in quello privato.

In sostanza si conferma:

  • l’assenza dal lavoro prescritta dal medico equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili gravi e per quelli in possesso di certificato che attesta un rischio da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita;
  • lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Nei casi in cui non sia possibile prestare l’attività lavorativa in modalità agile, sempre fino al 30 giugno, i periodi di assenza dal lavoro non sono conteggiati per il calcolo del periodo di comporto e, per i lavoratori invalidi, non incidono sulle somme erogate dall’Inps come indennità di accompagnamento.

 

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