Per i lavoratori danneggiati dall’epidemia nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 è prevista una indennità una tantum di 2.400 €.
I bonus previsti dal decreto Sostegni spettano a varie categorie di persone:
a. chi ha già percepito le indennità previste dai precedenti decreti, a causa della perdita del lavoro o della riduzione di attività
b. lavoratori:
I bonus non concorrono alla formazione del reddito imponibile fiscalmente e non sono cumulabili tra di loro, né con le pensioni, ad eccezione dell’assegno di invalidità.
Chi non ha beneficiato delle precedenti indennità deve fare domanda entro aprile 2021. Al momento l’Inps deve ancora fornire i dettagli operativi per l’invio della richiesta.
Per le Naspi riconosciute fra il 23 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021 non viene richiesto il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti all’inizio del periodo di disoccupazione.
Per quest’anno, per chi ha il reddito di cittadinanza e ottiene uno o più contratti di lavoro a tempo determinato fino a 10.000 €, il sostegno non viene tolto ma sospeso per la durata del rapporto di lavoro, e comunque non oltre i 6 mesi.
I requisiti per ottenere le tre ulteriori quote (marzo, aprile e maggio) di reddito di emergenza (Rem) restano più o meno invariati:
Inoltre, è necessario che nessun membro del nucleo familiare sia titolare di:
È possibile presentare la domanda di reddito di emergenza entro il 30 aprile 2021.
Per i nuclei familiari che vivono in affitto, la soglia reddituale di accesso è aumentata di una mensilità del canone di affitto, come dichiarato per la compilazione dell’Isee.
I nuclei che occupano abusivamente un immobile, quindi privi della residenza, in presenza di minori o di persone meritevoli di tutela (come soggetti malati gravi, disabili, in difficoltà economica e senza dimora), possono autocertificare la residenza per il periodo dell’emergenza.
Il reddito di emergenza (Rem) viene riconosciuto per 3 mesi a chi – tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 – ha terminato il periodo di disoccupazione con Naspi o dis-coll e non ha un lavoro subordinato o di collaborazione né la pensione.
Queste persone – che devono essere in possesso di un Isee in corso di validità (ordinario o corrente) inferiore a 30.000 € – possono accedere al reddito di emergenza anche se non hanno i requisiti reddituali e patrimoniali previsti normalmente per ottenere il Rem. In questo caso l’importo è di 400 € per ciascuno dei 3 mesi.
Non hanno diritto a questa formula del reddito di emergenza i lavoratori disoccupati che sono titolari di:
Inoltre, nessun membro del nucleo familiare deve essere titolare di:
I lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso
che hanno cessato (entro il 30 dicembre 2020 senza rinnovo), ridotto o sospeso la loro attività, a seguito della pandemia, hanno diritto a una indennità erogata dalla società Sport e Salute.
L’indennità varia dai 1.200 € ai 3.600 € a seconda dell’entità dei redditi da attività sportiva riferiti al 2019 e non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscalmente.
Questo supporto per gli sportivi non è riconosciuto se il lavoratore ha già:
Fino al 30 giugno 2021 si applicheranno ancora le misure a tutela dei lavoratori dipendenti considerati fragili, sia nel settore pubblico che in quello privato.
In sostanza si conferma:
Nei casi in cui non sia possibile prestare l’attività lavorativa in modalità agile, sempre fino al 30 giugno, i periodi di assenza dal lavoro non sono conteggiati per il calcolo del periodo di comporto e, per i lavoratori invalidi, non incidono sulle somme erogate dall’Inps come indennità di accompagnamento.