News Contatti
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • PUBBLICAZIONI
  • FAQ
  • NEWS
Servizi per te
Trova la sede più vicina
 Attiva le tue pratiche online
  • Home
  • Servizi per te Sostegno al reddito
  • Dis coll

Dis coll

09/01/2019

Dis coll: che cos’è e a chi spetta

La dis coll è una indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, iscritti esclusivamente alla gestione separata, che hanno perso involontariamente il lavoro.

La dis coll spetta a:

  • collaboratori coordinati e continuativi (i cosiddetti co.co.co), anche con contratto a progetto;
  • collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

La dis coll spetta a chi:

  • è in stato di disoccupazione, al momento della presentazione della domanda;
  • ha almeno 3 mesi di contributi, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente quello della fine del rapporto di lavoro alla data della perdita del lavoro.

Non hanno diritto alla dis coll:

  • collaboratori pensionati;
  • titolari di partita Iva, al momento della presentazione della domanda;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, di associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica.

Dis coll: la domanda

Per ottenere la dis coll, il lavoratore deve presentare la domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, di assegno di ricerca o di dottorato di ricerca con borsa di studio, altrimenti perde il diritto.

Per l’invio della richiesta è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.

La dis coll spetta a partire dall’8° giorno successivo alla cessazione del contratto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’8° giorno, o dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se inoltrata successivamente all’8° giorno.

Dis coll: l’importo e la durata

La dis coll viene riconosciuta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contributi accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente quello della fine del rapporto di lavoro alla data della perdita del lavoro.  La dis coll è calcolata in base al reddito imponibile che risulta dai versamenti contributivi, derivanti da rapporti di collaborazione, effettuati nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno precedente.

• Se il reddito medio mensile è uguale o inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge, la dis coll è pari al 75% del reddito stesso;

• Se il reddito medio mensile è superiore a un importo stabilito annualmente dalla legge, la dis coll è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e tale cifra.

L’importo della dis coll si riduce del 3% ogni mese, a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (cioè dal 91° giorno).

L’importo non può superare in ogni caso un importo mensile massimo stabilito annualmente.

La dis coll è corrisposta mensilmente e non può superare la durata massima di 6 mesi.

Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.

Dis coll: quando si perde il diritto

Il lavoratore non ha più diritto alla dis coll nei seguenti casi:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
  • mancata ricerca attiva di una occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua;
  • inizio di un’attività lavorativa subordinata con contratto di lavoro di durata superiore a 5 giorni;
  • inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
  • raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, (a meno che il lavoratore non scelga di continuare a prendere la dis coll, se risulta più conveniente).

Dis coll e contributi

Per i periodi di utilizzo della dis coll non sono riconosciuti i contributi figurativi.

Dis coll: cosa succede quando si ha un nuovo lavoro subordinato

Per il lavoratore che ha la dis coll e trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, della durata pari o inferiore a 5 giorni, l’indennità viene sospesa d’ufficio. Al termine del contratto, la dis coll viene ripristinata d’ufficio e pagata per il periodo residuo.

Il lavoratore che trova una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, della durata superiore a 5 giorni, perde il diritto alla dis coll.

Dis coll: cosa succede quando si avvia un’attività autonoma o una collaborazione

Il lavoratore che ha la dis coll può intraprendere un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale oppure un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

In questo caso, se il lavoratore prevede di ottenere un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla data di presentazione della domanda di dis coll se l’attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo presunto.

L’importo della dis coll verrà ridotto di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività autonoma o di collaborazione alla data di termine della dis coll o, se antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata comunicazione del reddito, il lavoratore perde il diritto alla dis coll, a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di collaborazione.

Dis coll: cosa succede in caso di lavoro occasionale

Il lavoratore che ha la dis coll e effettua prestazioni di lavoro occasionale, può cumulare la dis coll con i compensi che ne derivano fino a un massimo di 5.000 € all’anno.

In questo caso, il lavoratore non è tenuto a comunicare alcun reddito all’Inps.

Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.

Share

SERVIZI PER TE

  • Pensioni e contributi
  • Sostegno al reddito
  • Famiglia
  • Invalidità e disabilità
  • Previdenza complementare
  • Infortuni, malattie professionali e mobbing
  • Stranieri in Italia
  • Vivere e lavorare all’estero
Patronato Inas Cisl

© Patronato INAS CISL
Codice fiscale 07117601000

Sede legale
Viale Regina Margherita, 83/D
00198 Roma - Italia

PATRONATO INAS CISL

  • HOME
  • Chi siamo
  • Servizi per te
  • Pubblicazioni
  • News
  • Amministrazione trasparente
  • Contatti

SERVIZI PER TE

  • Pensioni e contributi
  • Sostegno al reddito
  • Famiglia
  • Invalidità e disabilità
  • Previdenza complementare
  • Infortuni, malattie professionali e mobbing
  • Stranieri in Italia
  • Vivere e lavorare all’estero

CONTATTACI

Servizi per te
Trova la sede più vicina
Sportelli telefonici
Convenzioni Privacy/Cookie

Usiamo i cookie per fornirti la miglior esperienza d'uso e navigazione sul nostro sito web.

Puoi trovare altre informazioni riguardo a quali cookie usiamo sul sito o disabilitarli nelle impostazioni.

Patronato Inas Cisl
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Panoramica privacy

Questo sito Web utilizza i cookie in modo da poterti offrire la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.

Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati per poter salvare le tue preferenze per le impostazioni dei cookie.

Se disabiliti questo cookie, non saremo in grado di salvare le tue preferenze. Ciò significa che ogni volta che visiti questo sito web dovrai abilitare o disabilitare nuovamente i cookie.

Cookie di terze parti

Questo sito Web utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni anonime come il numero di visitatori del sito e le pagine più popolari.

Mantenere abilitato questo cookie ci aiuta a migliorare il nostro sito Web.

Attiva i cookie strettamente necessari così da poter salvare le tue preferenze!

Cookie Policy

Scopri di più riguardo la nostra Cookie Policy