Dis coll: che cos’è e a chi spetta
La dis coll è una indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati, iscritti esclusivamente alla gestione separata, che hanno perso involontariamente il lavoro.
La dis coll spetta a:
- collaboratori
coordinati e continuativi (i cosiddetti co.co.co),
anche con contratto a progetto;
- collaboratori delle pubbliche amministrazioni;
- assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.
La dis coll spetta a
chi:
- è in stato di disoccupazione, al momento della presentazione della domanda;
- ha almeno 3 mesi di contributi, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente quello della fine del rapporto di lavoro alla data della perdita del lavoro.
Non hanno diritto alla
dis coll:
- collaboratori pensionati;
- titolari di partita Iva, al momento della presentazione della domanda;
- amministratori, sindaci o revisori di società, di associazioni e altri enti, con o senza personalità giuridica.
Dis coll: la domanda
Per ottenere la dis coll, il lavoratore
deve presentare la domanda entro 68 giorni dalla data di cessazione del
contratto di collaborazione, di assegno di ricerca o di dottorato di ricerca
con borsa di studio, altrimenti perde il diritto.
Per l’invio della richiesta è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina.
La dis coll spetta a partire
dall’8° giorno successivo alla cessazione del contratto di lavoro, se la
domanda è presentata entro l’8° giorno, o dal 1° giorno successivo alla data di
presentazione della domanda, se inoltrata successivamente all’8° giorno.
Dis coll: l’importo e la durata
La dis coll viene riconosciuta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contributi accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente quello della fine del rapporto di lavoro alla data della perdita del lavoro. La dis coll è calcolata in base al reddito imponibile che risulta dai versamenti contributivi, derivanti da rapporti di collaborazione, effettuati nell’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e nell’anno precedente.
• Se il reddito medio mensile è
uguale o inferiore a un importo stabilito annualmente dalla legge, la dis coll è pari al 75% del reddito
stesso;
• Se il reddito medio mensile è superiore a un
importo stabilito annualmente dalla legge, la dis coll è pari al 75% di tale importo, sommato al 25% della
differenza tra il reddito medio mensile e tale cifra.
L’importo
della dis coll si riduce del 3% ogni
mese, a partire dal 1° giorno del 4° mese di fruizione (cioè dal 91° giorno).
L’importo non
può superare in ogni caso un importo mensile massimo stabilito annualmente.
La
dis coll è corrisposta mensilmente
e non
può superare la durata massima di 6 mesi.
Per il calcolo della durata non sono considerati i periodi contributivi per
i quali sono già state riconosciute prestazioni di disoccupazione.
Dis coll: quando si perde il diritto
Il lavoratore non ha più diritto alla
dis coll nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- mancata regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti;
- mancata ricerca attiva di una occupazione e rifiuto di un’offerta di lavoro congrua;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata con contratto di lavoro di durata superiore a 5 giorni;
- inizio di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza aver provveduto, entro 30 giorni, alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, (a meno che il lavoratore non scelga di continuare a prendere la dis coll, se risulta più conveniente).
Dis coll e contributi
Per i periodi di utilizzo della dis coll non sono riconosciuti i contributi figurativi.
Dis coll: cosa succede quando si ha un nuovo lavoro subordinato
Per il lavoratore che ha la dis coll e trova una nuova occupazione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, della durata pari o inferiore a 5 giorni, l’indennità viene sospesa d’ufficio.
Al termine del contratto, la dis coll
viene ripristinata d’ufficio e pagata per il periodo residuo.
Il lavoratore che trova una nuova occupazione con
contratto di lavoro subordinato, della durata superiore a 5 giorni, perde il diritto alla dis coll.
Dis coll: cosa succede quando si avvia un’attività autonoma o una collaborazione
Il
lavoratore che ha la dis coll può
intraprendere un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
oppure un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, anche a
progetto.
In questo caso, se il lavoratore prevede di ottenere un reddito inferiore
al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’Inps entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività o dalla data di presentazione della domanda di dis coll se l’attività era preesistente,
dichiarando il reddito annuo presunto.
L’importo della dis coll verrà
ridotto di un importo pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di
percepire, nel periodo che va dalla data di inizio dell’attività autonoma o di
collaborazione alla data di termine della dis
coll o, se antecedente, alla fine dell’anno. La riduzione è poi ricalcolata
d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito, il lavoratore perde il diritto alla dis
coll, a partire dalla data di
inizio dell’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di
collaborazione.
Dis coll: cosa succede in caso di lavoro occasionale
Il
lavoratore che ha la dis coll e
effettua prestazioni di lavoro occasionale, può cumulare la dis coll con i compensi che ne derivano
fino a un massimo di 5.000 €
all’anno.
In questo caso, il lavoratore non è tenuto a
comunicare alcun reddito all’Inps.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.