L’iscritto alla previdenza complementare beneficia di regole fiscali favorevoli che, dal 1° gennaio 2019, si applicano anche ai lavoratori del settore pubblico.
Ecco i
principali benefici.
• I contributi versati al fondo, sia dal lavoratore che dal datore di lavoro, sono tassati con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15°, fino a una riduzione massima del 6%. Inoltre, i lavoratori che hanno avuto il primo lavoro dopo il 1° gennaio 2007 e che quindi, a tale data, non erano titolari di una posizione contributiva presso un ente di previdenza obbligatoria, possono dedurre dal reddito complessivo anche contributi superiori a 5.164,57 €.
• I rendimenti derivanti dagli investimenti nei mercati finanziari sono tassati al 20%, invece che al 26% applicato alla maggior parte delle forme di risparmio previdenziale).
- Le prestazioni pensionistiche (sotto forma di capitale o rendita) sono tassate con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15°, fino a una riduzione massima del 6%.
- Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15°, fino a una riduzione massima del 6%. Le altre anticipazioni per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli o per la ristrutturazione o riqualificazione edilizia della prima casa di abitazione e per altre esigenze sono, invece, tassate con un’aliquota del 23%;
- i riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione per invalidità o inoccupazione sono tassati con un’aliquota del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15°, fino a una riduzione massima del 6%.. I riscatti per cause diverse sono, invece, tassati con un’aliquota del 23%;
- alla Rita si applica il regime fiscale più favorevole: su tutto il capitale frazionato è prevista una tassazione sostitutiva pari al 15%, ridotta al 9% per gli anni successivi al 15° anno di partecipazione a forme di previdenza complementare.