Il lavoratore disabile grave può usufruire alternativamente dei permessi orari o giornalieri mensili per legge 104.
La legge 104 prevede che il lavoratore disabile grave debba dare il proprio consenso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato.
La legge 104 prevede per il lavoratore disabile la scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.
Il diritto viene accolto dall’azienda se possibile.
I lavoratori affetti da patologie oncologiche o cronico-degenerative, con una riduzione riconosciuta della capacità lavorativa, causata anche dagli effetti invalidanti delle terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time.
I lavoratori mutilati e invalidi civili che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% hanno diritto al congedo per cure di 30 giorni all’anno. Questo congedo può essere utilizzato anche in modo frazionato e non rientra nel periodo di comporto. Il trattamento economico è calcolato secondo il regime delle assenze per malattia.
La domanda di congedo per cure va inoltrata al datore di lavoro.
Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.
L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.