È finalmente possibile fare domanda per il bonus Covid, prevista dal decreto Sostegni.
L’una tantum di 2.400 € è prevista per alcune specifiche categorie di lavoratori danneggiate dalla pandemia nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021.
Bonus Covid: come fare domanda
Chi ha già ottenuto i bonus Covid previsti da precedenti decreti non deve fare una nuova domanda, mentre per chi li chiederà per la prima volta c’è tempo fino al 31 maggio.
Bonus Covid: a chi spetta
I bonus previsti dal decreto Sostegni spettano a varie categorie di persone:
- chi ha già percepito le indennità previste dai precedenti decreti, a causa della perdita del lavoro o della riduzione di attività;
- lavoratori
- dipendenti stagionali, compresi quelli in somministrazione, del turismo e stabilimenti termali;
- dipendenti stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo;
- dipendenti a termine del settore turismo;
- intermittenti;
- autonomi occasionali senza partita Iva e privi di contratto, iscritti alla gestione separata;
- venditori a domicilio iscritti alla gestione separata;
- iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.
I bonus non concorrono alla formazione del reddito imponibile fiscalmente e non sono cumulabili tra di loro, né con le pensioni, ad eccezione dell’assegno di invalidità.
Bonus Covid: altri requisiti
Per ottenere il bonus Covid è necessario rispettare anche le seguenti condizioni:
- i lavoratori stagionali, anche in somministrazione, del settore turismo e delle attività termali, possono ottenere il bonus anche se, dopo la cessazione del rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione, hanno instaurato un altro rapporto di lavoro subordinato, purché terminato al 23 marzo 2021;
- i lavoratori stagionali, anche in somministrazione, del settore turismo e delle attività termali non dovevano essere titolari della Naspi al 23 marzo 2021, a differenza degli altri lavoratori, che possono cumulare la Naspi, la dis coll e la disoccupazione agricola con il bonus;
- i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi e assoggettati alla contribuzione agricola unificata, non possono richiedere il bonus Covid prevista per i lavoratori stagionali di settori diversi da quello turistico.