Disoccupazione agricola: che cos’è e a chi spetta
La disoccupazione agricola è un’indennità che spetta agli operai che lavorano in agricoltura, iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Possono richiedere la disoccupazione agricola:
- operai agricoli a tempo determinato;
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- lavoratori agricoli proprietari di piccoli appezzamenti di terreni iscritti negli elenchi nominativi per meno di 51 giornate; questi lavoratori possono riscattare, a integrazione, le giornate di lavoro effettuate nel proprio terreno, per raggiungere il diritto alla disoccupazione.
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell’anno.
Hanno diritto alla disoccupazione agricola anche le lavoratrici madri che si dimettono nel corso del periodo di puerperio.
Per aver diritto alla disoccupazione agricola è necessario:
- essere iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli relativi all’anno per il quale è richiesta la disoccupazione;
- avere 2 anni di anzianità assicurativa;
- avere almeno 102 contributi giornalieri nel periodo che va dall’anno per il quale è richiesta la disoccupazione all’anno precedente.
La disoccupazione agricola non spetta a:
- lavoratori iscritti a gestioni autonome (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) o gestione separata per l’intero anno;
- lavoratori iscritti a gestioni autonome o gestione separata per una parte dell’anno, quando il numero delle giornate di iscrizione è superiore al numero di giornate di lavoro dipendente agricolo;
- lavoratori già titolari di pensione diretta al 1° gennaio dell’anno per cui si chiede la disoccupazione agricola. Nel caso di pensionamento nel corso dell’anno, il numero delle giornate di disoccupazione agricola viene riproporzionato in base ai mesi di lavoro agricolo precedenti alla decorrenza della pensione;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- lavoratori che si dimettono volontariamente.
Disoccupazione agricola: la domanda
Per ottenere la disoccupazione agricola il lavoratore deve presentare la domanda entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui ha lavorato, altrimenti perde il diritto.
Per l’invio della richiesta è possibile rivolgersi alla sede Inas Cisl più vicina
Disoccupazione agricola: l’importo e la durata
L’importo giornaliero della disoccupazione agricola ammonta al 40% della retribuzione più alta tra le seguenti:
- retribuzione stabilita dal contratto collettivo provinciale di categoria;
- retribuzione concordata individualmente tra datore di lavoro e lavoratore;
- minimale valido per la generalità dei lavoratori.
Dall’importo viene detratto il 9% per ogni giornata di disoccupazione agricola erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni.
Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la disoccupazione agricola ammonta al 30% del salario effettivamente percepito. La trattenuta per il contributo di solidarietà non viene applicata.
La disoccupazione agricola è riconosciuta in base al numero di giornate effettivamente lavorate nell’anno di riferimento, così come riportate negli elenchi nominativi degli operai agricoli dipendenti. Tale numero non può, comunque, essere superiore alla differenza tra 365 giorni e le giornate di effettiva occupazione – in attività agricola e non agricola – prestate nell’anno di riferimento.
Non viene corrisposta la disoccupazione agricola per le giornate relative a particolari eventi coperti da altre prestazioni economiche di carattere previdenziale, quali malattia, maternità, infortunio sul lavoro, etc.
Disoccupazione agricola e contributi
Per i periodi di disoccupazione agricola è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Le giornate per cui vengono riconosciuti i contributi figurativi sono utili per la pensione.
Disoccupazione agricola e assegni al nucleo familiare
Al momento della presentazione della domanda di disoccupazione agricola è possibile chiedere anche l’assegno per il nucleo familiare (anf), entro 5 anni a partire dall’anno a cui si riferisce la richiesta.
L’Inps paga l’assegno per il nucleo familiare in base all’importo della disoccupazione agricola e, solo per gli operai agricoli a tempo determinato, in base all’attività lavorativa prestata (giornate di iscrizione negli elenchi anagrafici).
L’anf spetta per l’intero anno agli operai agricoli a tempo determinato (otd), iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate di lavoro all’anno, anche se non hanno diritto alla disoccupazione agricola.
I requisiti relativi al reddito e alla composizione del nucleo familiare per ottenere l’assegno per il nucleo familiare sono gli stessi previsti per i lavoratori dipendenti.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.