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Decreto Sostegni bis: novità su reddito di emergenza, bonus Covid e Naspi

28/05/2021

Il decreto Sostegni bis ha previsto alcune novità in tema di reddito di emergenza, bonus Covid e Naspi. Ecco quali.

Torna il reddito di emergenza (rem)

Nuova proroga per il reddito di emergenza: per altri quattro mesi – da giugno a settembre – sarà possibile ottenere questa forma di supporto alle famiglie.

Non è stato confermato, invece, il reddito di emergenza per i disoccupati.

Come richiedere il reddito di emergenza

Per ottenere il reddito di emergenza fino a settembre, sia chi ha già avuto altre quote in precedenza che chi non lo ha mai richiesto deve fare domanda entro il 31 luglio 2021.

Per non sbagliare, basta affidarsi al patronato Inas Cisl: puoi chiamare il numero verde 800249307, oppure scrivere a redditodiemergenza@inas.it chiedendo di attivare la procedura. È gratis!

Se preferisci venirci a trovare, ti aspettiamo – senza bisogno di prendere appuntamento –  nella sede Inas Cisl più vicina.

Chi ha diritto al reddito di emergenza

Il reddito di emergenza viene erogato in 4 quote se chi fa la domanda risiede in Italia e la famiglia:

  • ha un Isee inferiore a 15.000 €;
  • ha un patrimonio mobiliare 2020 entro il limite stabilito dal decreto;
  • ha un reddito del mese di aprile al di sotto dell’importo di rem spettante (per i nuclei familiari in affitto, la soglia reddituale di accesso è incrementata di una mensilità del canone di locazione);
  • non ha alcun membro del nucleo familiare titolare di:
    • pensione diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
    • pensione o reddito di cittadinanza;
    • indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, previste dal decreto Sostegni;
    • stipendio da altro contratto di lavoro dipendente con retribuzione superiore al rem.

Non hanno diritto al rem i soggetti:

  • in stato di detenzione (per la durata della pena);
  • ricoverati in istituti di cura di lungo degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o altra amministrazione pubblica.

Bonus Covid: ancora 1.600 €

Il decreto Sostegni bis prevede un nuovo bonus Covid di 1.600 € per alcune specifiche categorie di lavoratori.

Bonus Covid: a chi spetta

Il bonus Covid previsto dal decreto Sostegni bis spetta a varie categorie di persone:

  • chi ha già percepito l’indennità di 2.400 € prevista dal decreto Sostegni;
  • lavoratori che hanno perso o ridotto l’attività lavorativa nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021:
  • dipendenti stagionali e in somministrazione, del turismo e stabilimenti termali;
  • dipendenti stagionali e in somministrazione di settori diversi dal turismo;
  • dipendenti a termine del settore turismo;
  • intermittenti;
  • autonomi occasionali senza partita Iva e privi di contratto, iscritti alla gestione separata;
  • venditori a domicilio iscritti alla gestione separata;
  • iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo.

I bonus non concorrono alla formazione del reddito imponibile fiscalmente e non sono cumulabili tra di loro, né con le pensioni, ad eccezione dell’assegno di invalidità.

Bonus Covid: come fare domanda

Chi ha già ottenuto i bonus Covid previsti da precedenti decreti non deve fare una nuova domanda, mentre per chi li chiederà per la prima volta c’è tempo fino al 31 luglio.

Bonus agricoli e pesca

I lavoratori agricoli a tempo determinato hanno diritto a un bonus di 800 €, se:

  • hanno effettuato 50 giornate effettive di lavoro agricolo;
  • alla data di presentazione della domanda, non sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato (a meno che non si tratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità), né di trattamento pensionistico, con esclusione dell’assegno di invalidità che è, invece, cumulabile;
  • non abbiano ottenuto il reddito di cittadinanza e/o il reddito di emergenza, sia quello riferito al 2020 che quello per i primi mesi del 2021.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile fiscalmente e non è cumulabile tra di loro, né con le pensioni, ad eccezione dell’assegno di invalidità.

L’indennità, inoltre non è cumulabile con le indennità del decreto Sostegni, né con quelle prorogate dal decreto Sostegni bis.

La domanda deve essere presentata all’Inps entro il 30 giugno 2021. Se hai bisogno di aiuto puoi rivolgerti alla Fai Cisl.

I pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente in acque marittime, interne e lagunari, hanno diritto a un bonus di 950 €, che deve essere richiesto all’Inps.

Il bonus viene riconosciuto a condizione che i lavoratori non siano titolari di pensione, né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della gestione separata.

L’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali.

Naspi: le novità

Generalmente l’indennità di disoccupazione Naspi si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 4° mese di fruizione. Il decreto Sostegni bis ha temporaneamente modificato questo meccanismo in questo modo:

  • per le Naspi in pagamento dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l’applicazione della riduzione e, quindi, viene confermato l’importo in pagamento al 25 maggio 2021;
  • per le nuove Naspi che decorrono dal 1° giugno e fino al 30 settembre 2021 l’applicazione della riduzione è sospesa fino al 31 dicembre;
  • a partire dal 1° gennaio 2022 è ripristinato il meccanismo di riduzione e l’importo delle Naspi in pagamento con decorrenza antecedente al 1° ottobre 2021 sarà calcolato applicando anche le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
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