Per i pensionati che si trovano in difficoltà economiche sono previste alcune misure di sostegno specifiche.
L’integrazione al trattamento minimo Inps è un incremento dell’importo della pensione che spetta – in presenza di determinati requisiti reddituali – se l’importo della stessa, calcolata sui contributi del lavoratore, risulta inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale (stabilito dalla legge).
L’integrazione spetta per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo retributivo o misto, mentre non spetta per quelle liquidate con il sistema contributivo.
I requisiti reddituali richiesti per ottenere il trattamento minimo cambiano in base alla data di inizio del pagamento della pensione:
Se il reddito è inferiore a questi limiti, l’integrazione spetta fino al raggiungimento del limite stesso.
In caso di più pensioni inferiori al minimo, l’integrazione spetta una sola volta, fermo restando il limite di reddito.
Per le persone titolari di pensione con importo basso, in presenza di specifici requisiti, sono previste alcune forme di maggiorazione sociale, cioè di aumento dell’importo della pensione stessa, a prescindere dall’integrazione al trattamento minimo Inps.
La maggiorazione sociale spetta ai pensionati dai 60 anni in poi, a condizione che non vengano superati determinati limiti di reddito (personali e coniugali), stabiliti annualmente.
La maggiorazione sociale spetta su:
Ai pensionati che rientrano in specifici limiti reddituali, personali e coniugali, spetta la maggiorazione sociale al milione, se hanno prestazioni previdenziali e assistenziali con importo inferiore al milione delle vecchie lire.
Tale beneficio spetta su:
La quattordicesima è una somma aggiuntiva che spetta ai pensionati dipendenti e autonomi che possiedono i seguenti requisiti:
L’importo della quattordicesima varia in base all’anzianità contributiva del pensionato e in relazione al tipo di pensione (da lavoro dipendente o autonomo).
I contributi non presi in considerazione al momento della liquidazione della pensione – sia effettivi che figurativi – relativi a periodi precedenti alla decorrenza della pensione, possono determinare un ricalcolo della pensione stessa che avviene, su domanda dell’interessato, tramite la ricostituzione. Il ricalcolo dell’importo ha effetto a partire dalla decorrenza della pensione e dà diritto al massimo a 5 anni di arretrati.
Dopo il pensionamento, molti preferiscono continuare a lavorare. I contributi, sia effettivi che figurativi, versati durante l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento, possono dare diritto, su richiesta dell’interessato, al supplemento di pensione.
Il supplemento di pensione è un importo che si somma a quanto già percepito come pensione e che può essere richiesto:
oppure
I titolari di pensione liquidata nel fondo pensione lavoratori dipendenti possono richiedere il supplemento di pensione anche per eventuali contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi prima della decorrenza della pensione.
Il supplemento di pensione spetta al compimento dell’età pensionabile, dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda, anche nel caso in cui la richiesta sia successiva alla maturazione del diritto al supplemento di pensione: se si ritarda nella presentazione della domanda, i mesi persi non possono essere recuperati.
In caso di decesso del pensionato, anche gli eredi hanno diritto al supplemento di pensione, che si aggiunge all’importo della pensione di reversibilità.
I supplementi riguardanti i contributi versati dopo il 31 dicembre 1995 vengono calcolati in base al sistema retributivo, se il titolare della pensione risulta in possesso di almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Si ricorre invece al sistema contributivo se l’interessato è in possesso di una contribuzione inferiore a 18 anni.
I titolari di pensione a carico della gestione separata non possono chiedere supplementi di pensione per contributi versati nell’Ago (assicurazione generale obbligatoria) e/o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa, invece, danno titolo a un supplemento di pensione. Non è richiesto il compimento dell’età pensionabile.
Per i titolari di pensione liquidata nella gestione separata, la domanda può essere presentata:
La pensione supplementare è una seconda pensione che si aggiunge a quella già percepita.
La pensione supplementare spetta a chi:
La pensione supplementare può dare luogo a una pensione per i superstiti, ma non può essere integrata al trattamento minimo.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.