Previdenza complementare: la pensione
I fondi di previdenza complementare liquidano un’unica pensione integrativa, al raggiungimento di almeno 5 anni di partecipazione al fondo e alla maturazione dei requisiti necessari per avere la pensione pubblica nel sistema obbligatorio, a prescindere dalla sua effettiva erogazione.
La pensione integrativa può essere erogata:
- integralmente sotto forma di rendita;
- in forma di capitale fino al 50% dell’importo accumulato presso il fondo di previdenza in un’unica soluzione, mentre la quota restante è sotto forma di rendita
- interamente in forma di capitale se l’importo dei contributi versati è esiguo e quindi, se l’importo della rendita derivante dall’utilizzo di almeno il 70% del montante finale accumulato presso il fondo di previdenza è inferiore al 50% dell’assegno sociale.
Per i dipendenti del settore pubblico, la pensione integrativa può essere:
- di vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio, a condizione che l’iscritto abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al fondo;
- di anzianità, in caso di cessazione dal servizio, al compimento di un’età anagrafica non inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che l’iscritto abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione al fondo. È necessario aver smesso di lavorare.
In caso di morte del titolare della pensione integrativa, se il fondo lo prevede, sono possibili le seguenti soluzioni:
- restituzione della somma residua ai beneficiari indicati dall’iscritto
oppure
- versamento di una rendita calcolata in base alla somma residua ai beneficiari indicati dall’iscritto.
Previdenza complementare: i benefici prima della pensione
Previdenza complementare: le anticipazioni
Chi è iscritto alla previdenza complementare può chiedere che una parte della somma maturata gli venga anticipata, eventualmente reintegrandola in seguito:
- 75% del capitale maturato, in qualsiasi momento, per sostenere spese sanitarie – terapie o interventi straordinari – dovute a situazioni gravissime, per sé, per il coniuge e per i figli;
- 75% del capitale maturato, dopo 8 anni di iscrizione, per l’acquisto della prima casa per sé o per i propri figli o per la ristrutturazione o riqualificazione edilizia della prima casa di abitazione;
- 30% del capitale maturato, dopo 8 anni di iscrizione, per altre esigenze.
Il lavoratore dipendente del settore pubblico, dopo almeno 8 anni di contribuzione al fondo, può ottenere un’anticipazione del 100% di quanto accumulato nel fondo di previdenza, con l’eventuale possibilità di reintegrare la propria posizione finanziaria secondo le modalità previste dallo statuto, per far fronte a:
- spese sanitarie;
- acquisto della prima casa per sé o per i propri figli;
- ristrutturazione della prima casa di abitazione.
Previdenza complementare: il riscatto
Se il lavoratore iscritto alla previdenza complementare rimane inoccupato per un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi, o perde il lavoro perché il datore ha fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, può richiedere il riscatto parziale, nella misura del 50% di quanto maturato.
Se, trascorsi 48 mesi, il lavoratore non ha ripreso l’attività, oppure se è invalido in maniera permanente e la sua capacità lavorativa è ridotta a meno di 1/3, può riscattare l’intera somma maturata, ma solo se mancano più di 5 anni alla maturazione dei requisiti per accedere alla pensione complementare.
In caso di morte dell’iscritto, prima che abbia maturato il diritto alla pensione integrativa, la posizione individuale può essere riscattata dagli eredi o dai beneficiari indicati dall’iscritto stesso. Qualora non ci siano eredi o beneficiari, la posizione maturata viene devoluta a finalità sociali; nel caso di un fondo chiuso, invece, resta acquisita al fondo stesso.
Previdenza complementare: il trasferimento della posizione individuale
E’ possibile trasferire la propria posizione individuale a un’altra forma pensionistica complementare quando:
- si cambia attività lavorativa;
oppure
Rita: che cos’è e come funziona
La Rita è l’intero capitale, o una parte di esso, maturato nel fondo pensione, che l’iscritto può chiedere di ricevere, a rate, per il periodo necessario a raggiungere l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.
Per chiedere la Rita gli iscritti ai fondi pensione devono lasciare il lavoro e avere, alla data di presentazione della domanda, determinati requisiti:
E’ necessario, inoltre, aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.
I lavoratori che sono inoccupati da più di 24 mesi possono chiedere la Rita, a condizione che maturino l’età per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi. Non è richiesto alcun requisito contributivo minimo nel regime obbligatorio di appartenenza, ma è necessario che il richiedente abbia maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Rita: la domanda
Per presentare la richiesta della Rita, l’iscritto dovrà compilare un apposito modulo, predisposto dai singoli fondi di previdenza.
Per attestare il possesso di 20 anni di contributi, può essere presentato l’estratto conto presente nelle banche dati delle varie gestioni previdenziali. Nel caso di più posizioni assicurative, può essere utilizzato l’Estratto conto integrato (Eci), rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi dell’Inps, o i singoli estratti contributivi relativi alla posizione assicurativa in ciascuna gestione previdenziale.
Rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina per verificare se hai almeno 20 anni di contributi nelle gestioni obbligatorie (Inps, ex Inpdap, ex Enpals, gestione separata, etc.), per ottenere gli estratti degli enti previdenziali e sapere quando potrai andare in pensione.
Inas Cisl ti assiste anche per l’invio della richiesta di Rita e fornisce consulenza sul quadro della tua situazione di iscritto ai fondi di previdenza complementare Perseo Sirio, Arco, Byblos, Previdenza Cooperativa ex Cooperlavoro e Prevedi.
In alternativa, i fondi di previdenza potranno chiedere agli iscritti di presentare dichiarazioni sostitutive.
Rita: il pagamento
Il lavoratore può decidere se richiedere della Rita l’intero ammontare o solo una parte.
La quota di capitale scelta viene suddivisa in rate, corrisposte dal fondo di previdenza in maniera frazionata, nel periodo compreso tra la data di accettazione della richiesta e quella di raggiungimento dell’età pensionabile.
Nel caso in cui venga richiesta soltanto una parte del capitale accumulato, sulla quota che rimane accantonata nel fondo di previdenza l’iscritto può sempre chiedere anticipazioni, riscatti e prestazioni pensionistiche integrative, in capitale e/o in rendita.
La somma erogata sotto forma di Rita continua a essere mantenuta nel fondo di previdenza, in modo da produrre rendimenti; a tale scopo, sarà impiegata nel comparto dal profilo d’investimento più prudente previsto dal fondo.
Rita: la cessazione
In generale, il pagamento della Rita prosegue fino al raggiungimento dell’età pensionabile di vecchiaia da parte dell’iscritto, ma può essere interrotto anche in via anticipata, se l’iscritto ne richiede la revoca.
L’erogazione della Rita viene meno anche in caso di decesso dell’iscritto: in questo caso, le somme residue rimaste accantonate nel fondo di previdenza, corrispondenti alle rate non ancora erogate, devono essere oggetto di riscatto e vengono versate, in un’unica soluzione, agli eredi dell’iscritto oppure ai beneficiari da lui indicati.
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.