Il decreto legge “Cura Italia” prevede alcuni interventi per contrastare gli effetti economici dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus.
Ecco, in sintesi, le misure relative a lavoro, ammortizzatori sociali per compensare la perdita o la riduzione dell’attività lavorativa, misure di sostegno alla famiglia e proroghe e sospensioni dei termini in ambito previdenziale e assistenziale.
Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili gravi o che hanno una persona con disabilità grave nel proprio nucleo familiare, hanno diritto allo smart working, se compatibile con le caratteristiche dell’attività lavorativa.
Inoltre, i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa hanno la priorità nell’accoglimento della richiesta di smart working.
Per il mese di marzo 2020, per contrastare le difficoltà economiche causate dall’emergenza Coronavirus, è prevista una indennità di 600 €, per:
L’indennità dovrà essere richiesta all’Inps, con modalità che l’ente previdenziale non ha ancora definito.
I 600 € non sono cumulabili con altre indennità e non spettano a chi ha il reddito di cittadinanza.
Per i lavoratori del settore privato costretti alla quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (cioè in ospedale o monitorati a casa dalle autorità sanitarie), il periodo di assenza dal lavoro, per quanto riguarda il trattamento economico, viene considerato uguale a un periodo di malattia ed è escluso dal calcolo del periodo di comporto, cioè l’arco di tempo in cui il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro.
È invece equiparata al ricovero ospedaliero, l’assenza dal lavoro prescritta dal medico, fino al 30 aprile, ai lavoratori dipendenti pubblici e privati disabili gravi e a quelli in possesso di certificato che attesta un rischio da immunodepressione, patologie oncologiche o terapie salvavita.
Dal 5 marzo, per prendersi cura dei figli che hanno fino a 12 anni, i dipendenti del settore privato e pubblico hanno diritto a un congedo, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni.
L’utilizzo del congedo spetta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. Questo tipo di supporto non spetta se nel nucleo familiare c’è un altro genitore che usufruisce di sostegni al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o se c’è un altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Durante questo periodo di congedo i lavoratori hanno diritto a una indennità del 50% della retribuzione.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario e quelli di congedo parentale prolungato per assistenza a figli disabili gravi, usati dai genitori durante il periodo di chiusura delle scuole sono considerati come congedo straordinario.
Inoltre, il limite dei 12 anni di età dei figli, non vale per i figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Per i dipendenti pubblici, l’erogazione dell’indennità e l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono gestite dall’amministrazione pubblica per cui si lavora.
Anche i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata hanno diritto al congedo straordinario, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito preso a riferimento per l’indennità di maternità.
La stessa indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
I dipendenti privati con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono restare a casa per prendersi cura di loro, per il periodo di chiusura delle scuole. In questo caso, non si ha diritto né all’indennità né al riconoscimento di contribuzione figurativa, ma non si può essere licenziati e si ha diritto a conservare il posto di lavoro.
Come per il congedo ordinario, per ottenere il congedo parentale straordinario è necessario comunicare al datore di lavoro quando si intende usufruirne e presentare la domanda all’Inps.
Per la richiesta all’ente previdenziale, puoi farti aiutare dagli esperti Inas Cisl, contattando il numero verde 800249307.
L’assistenza verrà fornita secondo modalità che garantiscono il rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria.
In alternativa al congedo parentale straordinario, i lavoratori dipendenti, autonomi e iscritti in via esclusiva alla gestione separata, possono richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter nel limite massimo complessivo di 600 €, da utilizzare nel periodo di chiusura delle scuole, dal 5 marzo 2020.
Il bonus baby sitter spetta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, nel momento in cui le rispettive casse previdenziali comunicano il numero dei beneficiari.
Per il servizio di baby sitter per i figli fino a 12 anni di età, il bonus sale al limite massimo complessivo di 1.000 € per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:
La stessa cosa vale per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze relative all’emergenza sanitaria.
Il bonus viene erogato tramite il libretto famiglia. Per fare domanda, puoi farti aiutare dagli esperti Inas Cisl, contattando il numero verde 800249307.
L’assistenza verrà fornita secondo modalità che garantiscono il rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare disabile grave, previsti dalla legge 104, sale di ulteriori 12 giorni, da usare tra marzo e aprile 2020.
Questo periodo si aggiunge ai 3 giorni di permesso mensile già previsti, che possono essere utilizzati a marzo e ad aprile di quest’anno.
Per quanto riguarda il personale sanitario, però, l’aumento del numero dei giorni di permesso mensile è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle strutture sanitarie impegnate nell’emergenza.
I giorni aggiuntivi di permessi legge 104 si richiedono con la modalità ordinaria, cioè comunicando al datore di lavoro – con il preavviso previsto – i giorni di cui si intende usufruire.
Se non hai ancora mai richiesto all’Inps l’autorizzazione per assistere un familiare disabile grave, puoi farti aiutare dagli esperti Inas Cisl, contattando il numero verde 800249307. L’assistenza verrà fornita secondo modalità che garantiscono il rispetto delle norme previste per contrastare l’emergenza sanitaria.
Per fare domanda di disoccupazione agricola relativa al 2019, chi non l’ha già presentata ora ha tempo fino al 1° giugno 2020, invece che fino al 31 marzo.
Per chi ha perso o perderà involontariamente il lavoro tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini per fare domanda di Naspi e Dis coll, che di solito sono di 68 giorni dal licenziamento o dal termine del rapporto di collaborazione, vengono ampliati a 128 giorni.
Per le domande di Naspi e Dis coll presentate oltre il termine ordinario attualmente previsto dalla legge, il pagamento decorre comunque dal 68° giorno successivo alla data di perdita del lavoro.
Ci sono 60 giorni in più di tempo anche per chi ha Naspi o Dis coll e deve comunicare all’Inps il reddito previsto per:
Il decorso dei termini di decadenza e di prescrizione per le prestazioni assistenziali e previdenziali, erogate dall’Inps, è sospeso dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.
Sono sospesi i termini per i versamenti dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro domestico, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020. I versamenti saranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per limitare gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari, sono sospesi per 2 mesi dal 18 marzo 2020: