Previdenza all’estero: i destinatari
Per chi vive e lavora all’estero, i diritti previdenziali e
socio-assistenziali sono dettati dai regolamenti europei per gli Stati membri
della Ue e per Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Per altri Paesi,
invece, lo Stato italiano ha attivato convenzioni internazionali di sicurezza
sociale.
I regolamenti europei di sicurezza sociale si applicano a:
- cittadini e familiari dei Paesi della Ue, di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, che sono o sono stati assicurati in uno di questi Paesi;
- apolidi;
- rifugiati e familiari che soggiornano nella Ue, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, che sono o sono stati assicurati in uno di questi Paesi;
- cittadini di Paesi extra Ue e familiari che soggiornano legalmente nel territorio di uno dei Paesi della Ue e con una posizione contributiva in almeno due Paesi della Ue (esclusa la Danimarca).
I regolamenti sono
validi sia per i lavoratori pubblici che per quelli privati, mentre i destinatari
delle convenzioni sono i cittadini degli Stati contraenti, a esclusione di chi
lavora nel settore pubblico.
Previdenza all’estero: come funziona
Per chi vive e lavora all’estero, sia i regolamenti europei che le
convenzioni internazionali di sicurezza sociale prevedono alcune regole
fondamentali.
In sintesi:
- i requisiti e le caratteristiche delle varie prestazioni in caso di malattia, infortuni sul lavoro, congedo di maternità, pensioni, etc., sono stabiliti dalle norme dei singoli Paesi;
- lo Stato che accoglie il cittadino emigrato deve garantirgli la stessa tutela sociale prevista per i propri cittadini;
- le leggi applicate al lavoratore sono – in linea generale – quelle dello Stato in cui lavora, anche se la sua residenza è in un altro Paese (sono diversi i casi per i lavoratori frontalieri e i lavoratori distaccati);
- quando si richiede una prestazione previdenziale, vengono presi in considerazione i precedenti periodi di assicurazione, lavoro o soggiorno in altri Paesi Ue o convenzionati;
- i cittadini hanno la possibilità di riscuotere nello Stato di residenza le prestazioni di sicurezza sociale, ad esempio la pensione di vecchiaia e l’indennità di disoccupazione, concesse da un altro Paese; sono escluse le prestazioni non esportabili in ambito Ue, come la maggiorazione sociale, l’invalidità civile e l’assegno sociale e, in generale, tutte le prestazioni non legate al versamento di contributi, a carattere assistenziale.
Specifiche indicazioni sono fornite, nei regolamenti e nelle convenzioni, per quanto riguarda le pensioni. Per saperne di più consulta la scheda Lavorare all’estero: la pensione.
Lavorare all’estero: iscrizione agli enti previdenziali
Per i lavoratori italiani che
operano all’estero in aziende italiane presenti in Paesi extracomunitari, con i
quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, è obbligatoria l’iscrizione
agli enti previdenziali e assicurativi italiani, per le seguenti forme di
previdenza e assistenza sociale:
Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza, rivolgiti alla sede Inas Cisl più vicina.